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RAPPORTO DI LAVORO – Trib. Chieti 24.06.2021 – Licenziamento disciplinare e decadenza
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Data: 24/06/2021
Tipologia: sentenza
Regione: Abruzzo
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Tribunale di Chieti, 24.6.2021 (Dott.ssa Prozzo) DC.E. c. Eurospin
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE – DECADENZA – ILLEGITTIMITA’ – VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO – TUTELA RISARCITORIA
Art. 2109 cod. civ. – art. 7 l. 300/1970

Un lavoratore, licenziato per giusta causa, ha proposto opposizione all’ordinanza con cui il Tribunale di Chieti ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento, con condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno. Secondo il ricorrente, infatti, il giudice avrebbe dovuto disporre la reintegrazione nel posto di lavoro, dal momento che, secondo la sua prospettazione, i fatti contestati non erano stati provati in giudizio durante la fase sommaria. La società convenuta, nel resistere in giudizio, ha eccepito la decadenza del lavoratore dalla facoltà di impugnare il licenziamento, dal momento che l’impugnativa era stata trasmessa a mezzo pec dall’indirizzo di posta elettronica del difensore. Questa eccezione era già stata disattesa nella fase sommaria e, in sede di opposizione, il Tribunale ne ha confermato l’infondatezza. In particolare, la pec che contiene la scansione dell’impugnazione del licenziamento sottoscritta dal lavoratore costituisce esclusivamente una modalità di trasmissione della volontà di impugnare e non è sottoposta alle regole dettate per i documenti informatici dall’art. 20, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005. Quanto al merito della pretesa, il Tribunale ha confermato l’ordinanza resa nella fase sommaria, dopo aver ricostruito le prove testimoniali acquisite e dalle quali sarebbe emersa l’appropriazione indebita di € 1.000,00 prelevati dalle casse del supermercato. La prova di tale circostanza, quindi, ha indotto il Tribunale a ritenere giustificato il licenziamento disciplinare, che è stato dichiarato, tuttavia, illegittimo perché la società ha violato la procedura prevista dall’art. 7 legge n. 300/1970. In particolare, la società aveva negato l’audizione personale del dipendente, perché la richiesta era stata formulata anche dal delegato sindacale con la medesima comunicazione con cui il lavoratore aveva reso le proprie giustificazioni. Sotto questo profilo, il Tribunale ha ritenuto inequivoca la volontà del dipendente di essere ascoltato oralmente ed ha, pertanto, condannato la società resistente al pagamento di un’indennità risarcitoria pari ad otto mensilità.

Parole chiave:
Licenziamento individuale