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RAPPORTO DI LAVORO – Trib. Vibo Valentia 26.05.2021, n. 346 – Lavoro nel settore pubblico e ‘straining’
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Data: 26/05/2021
Tipologia: sentenza
Regione: Calabria
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Tribunale di Vibo Valentia, 26 maggio 2021, n. 346 (est. Nasso)  L. P. P. c. P.V.V.
STRAINING – RISARCIMENTO DANNO NON PATRIMONIALE – RISARCIMENTO DANNO DA DEMANSIONAMENTO
Art. 2087 c.c.; art. 2103 c.c.

IL RICORRENTE AGIVA IN GIUDIZIO CHIEDENDO LA CONDANNA DELL’AMMINISTRAZIONE CONVENUTA AL RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE per averlo progressivamente privato delle sue attribuzioni, costretto a una prolungata inattività e reso vittima di atteggiamenti sprezzanti e provocatori da parte dei dirigenti dell’ente stesso.
Nel corso del procedimento, infatti, tanto sul piano documentale che su quello testimoniale, emergevano i ripetuti tentativi di parte resistente diretti a ridimensionare il contributo lavorativo dell’istante, anche attraverso annotazioni “squalificanti” per la sua persona e la sua professionalità. Si rilevava, altresì, il totale e protratto disimpegno del datore di lavoro rispetto all’obbligo di effettivo e sistematico affidamento di compiti aderenti al profilo professionale del dipendente, lasciato lungamente e concretamente privo d’incarichi lavorativi. Peraltro, il perito, incaricato di valutare la lesione dell’integrità personale del ricorrente, gli diagnosticava uno stato ansioso-depressivo reattivo, complicato da ipertensione arteriosa.
Il giudice adito ha qualificato l’insieme delle condotte poste in essere dall’Amministrazione convenuta come straining: una forma attenuata di mobbing, in cui manca il carattere della continuità delle azioni vessatorie che, quando siano produttive di danno all’integrità psico-fisica del lavoratore, giustificano la pretesa risarcitoria fondata sull’art. 2087 c.c. (Cass. n. 3291/2016 e Cass. n. 3977/2018). Secondo il Tribunale, a tale danno di natura non patrimoniale, si è aggiunto, in virtù dell’accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell’art. 2103 c.c., un ulteriore danno, avente natura patrimoniale (Cass. n. 19778/del 2014, Cass. n. 4652/2009), la cui prestazione risarcitoria è finalizzata a compensare la dequalificazione subita dal ricorrente.
Per tali motivi, il giudice del lavoro, ha condannato parte resistente al risarcimento del danno non patrimoniale all’integrità psicofisica e alla personalità morale del lavoratore, al risarcimento del danno da demansionamento e alla rifusione delle spese di lite.
Mariagiulia Ricci

Parole chiave:
Danno non patrimoniale, Danno patrimoniale, Lavoro pubblico, Mansioni e qualifica, Mobbing