Tribunale di Lamezia Terme, 8 luglio 2021, n. 390 (est. Salatino) F.A. c. S. S.p.A. e C.F. DIRITTO ALL’ASSUNZIONE – COMPUTO DEL CONGEDO OBBLIGATORIO DI MATERNITÀ – RISARCIMENTO DEL DANNO Art. 102 c.p.c.; Art. 22, co. 3 e 5, D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151
La ricorrente, collocatasi al secondo posto della graduatoria finale relativa a una procedura di selezione di una risorsa amministrativa per l’area controllo di gestione indetta dalla società convenuta, agiva in giudizio lamentando l’erronea attribuzione del punteggio rispetto a diversi requisiti indicati nel bando. Chiedeva, quindi, al Tribunale di dichiarare tale erroneità e, per l’effetto, la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti o il diritto all’assunzione alle dipendenze della società; domandava, altresì, il risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni che le sarebbero spettate dal momento dell’assunzione o nella misura ritenuta di giustizia. In primo luogo, il Tribunale ha ordinato, ex art. 102 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio nei confronti della lavoratrice collocatasi al primo posto della graduatoria definitiva e destinataria, quindi, dell’assunzione a tempo indeterminato. Ciò in quanto – precisa il giudice – l’eventuale accoglimento della domanda della ricorrente avrebbe inevitabilmente inciso, in via diretta e immediata, sulla sfera giuridica della controinteressata. Venendo al merito della decisione, il giudice ha integralmente rigettato il ricorso, ritenendo che il punteggio fosse stato correttamente attribuito ad entrambe le candidate. In particolare, con riferimento alla valutazione della pregressa esperienza professionale in società di gestione aeroportuale nell’area controllo di gestione e/o contabile-finanziaria nell’ultimo quinquennio, la ricorrente lamentava che non dovesse computarsi il periodo in cui l’altra candidata aveva fruito del congedo obbligatorio di maternità, con conseguente diminuzione del punteggio assegnato a quest’ultima. Sul punto il giudice, facendo proprie le conclusioni della controinteressata, ha affermato che ai sensi dell’art. 22, co. 3 e 5, D.lgs. n. 151/2001 i periodi di congedo di maternità devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Più nello specifico, mancando nel bando qualsiasi distinzione ai fini della valutazione dell’esperienza professionale e in conformità con la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav. 20 giugno 2014, n. 14110; Cass. Sez. Lav. 22 ottobre 2018, n. 26663), deve procedersi a una piena equiparazione del periodo (non lavorato) del congedo di maternità ai periodi di servizio effettivo, per non incorrere in una violazione del principio di non discriminazione. Di conseguenza, deve considerarsi corretta la valutazione della Commissione esaminatrice che aveva tenuto conto anche del congedo di maternità ai fini della pregressa esperienza professionale. Infine, il Tribunale ha ritenuto esatto anche il punteggio, pure contestato dalla ricorrente, relativo ad altri due requisiti, ossia la pregressa esperienza in società pubbliche o private e/o in studi professionali in attività analoghe a quelle della selezione e l’esperienza pregressa in società di consulenza. Nel primo caso, infatti, erano state ben calcolate le frazioni del mese superiori a 15 giorni; nel secondo, invece, la stessa ricorrente aveva omesso di dichiarare la propria esperienza professionale nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva. Inoltre, chiarisce il Giudice, quand’anche la graduatoria fosse stata riformulata tenendo conto del punteggio connesso all’attività di consulenza, da attribuire ad entrambe le candidate, la posizione della ricorrente sarebbe rimasta invariata, peraltro subendo una detrazione relativa all’esperienza in studi professionali. M.L.