Corte di Giustizia
RAPPORTO DI LAVORO – CGUE, 8 luglio 2021, causa C428/19, Rapidsped – Distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e trasporto
Data: 08/07/2021
Tipologia: sentenza
Commento:

CGUE, 8 luglio 2021, causa C428/19, Rapidsped
Distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi – Conducenti del trasporto internazionale su strada
Direttiva 96/71/CE – Articolo 1, paragrafo 1, e articoli 3 e 5

1)      La direttiva 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, deve essere interpretata nel senso che essa è applicabile alle prestazioni di servizi transnazionali nel settore del trasporto su strada.
2)      L’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 6 della direttiva 96/71, letti in combinato disposto con l’articolo 5 di quest’ultima, devono essere interpretati nel senso che essi esigono che l’inosservanza, da parte del datore di lavoro stabilito in uno Stato membro, delle disposizioni di un altro Stato membro in materia di salario minimo possa essere fatta valere nei confronti di tale datore di lavoro da parte di lavoratori distaccati dal primo Stato membro, dinanzi a un giudice di quest’ultimo, se tale giudice è competente.
3)      L’articolo 3, paragrafo 7, secondo comma, della direttiva 96/71 deve essere interpretato nel senso che un’indennità giornaliera di trasferta il cui importo vari a seconda della durata del distacco del lavoratore costituisce un’indennità specifica per il distacco facente parte integrante del salario minimo, salvo che essa sia versata a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco, quali le spese di viaggio, di alloggio o di vitto o che corrisponda a una maggiorazione che modifica il rapporto tra la prestazione del lavoratore, da un lato, ed il corrispettivo da lui percepito, dall’altro.
4)      L’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in linea di principio, a che un’impresa di trasporti su strada conceda ai conducenti un premio calcolato sui risparmi realizzati sotto forma di riduzione del consumo di carburante rapportata alla distanza percorsa. Tuttavia, un siffatto premio violerebbe il divieto sancito da tale disposizione se, invece di essere collegato unicamente al risparmio di carburante, esso ricompensasse tale risparmio in funzione della distanza percorsa e/o del volume delle merci da trasportare secondo modalità che inducano il conducente a comportamenti tali da mettere in pericolo la sicurezza stradale o da costituire infrazioni al regolamento n. 561/2006.

Parole chiave:
Appalto, Distacco transnazionale