Corte di Giustizia
RAPPORTO DI LAVORO – CGUE, 24 giugno 2021, causa C550/19, Obras y Servicios Públicos SA – Contratti a termine e trasferimento d’impresa
Data: 24/06/2021
Tipologia: sentenza
Commento:

CGUE, 24 giugno 2021, causa C550/19, Obras y Servicios Públicos SA
Misure di prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Trasferimento d’impresa – Articolo 3, paragrafo 1 – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Subentro nei contratti di lavoro che avviene in forza delle disposizioni di un contratto collettivo
Direttiva 99/70/CE
Direttiva 2001/23/CE – Articolo 1, paragrafo 1

1)      La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che spetta al giudice nazionale valutare, conformemente a tutte le norme di diritto nazionale applicabili, se la limitazione a tre anni consecutivi, fatte salve particolari condizioni, dell’impiego di lavoratori a tempo determinato in forza di contratti cosiddetti «fijos de obra» da parte di una stessa impresa in diversi luoghi di lavoro siti nella stessa provincia e la concessione a tali lavoratori di un’indennità di cessazione, supponendo che tale giudice nazionale constati che dette misure sono effettivamente adottate nei confronti dei suddetti lavoratori, costituiscono misure adeguate – per prevenire e, se del caso, sanzionare gli abusi risultanti dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato – o «norme equivalenti», ai sensi di tale clausola 5, punto 1. In ogni caso, una simile normativa nazionale non può essere applicata dalle autorità dello Stato membro interessato in modo tale che il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato cosiddetti «fijos de obra» consecutivi sia considerato giustificato da «ragioni obiettive», ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, per il solo motivo che ciascuno di tali contratti è concluso in generale per un solo cantiere, indipendentemente dalla sua durata, poiché una simile normativa nazionale non impedisce in pratica al datore di lavoro interessato di soddisfare, con un rinnovo di tal genere, esigenze permanenti e durevoli di personale.
2)      L’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2001/23/CE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale, in caso di trasferimento di personale nell’ambito di contratti pubblici, i diritti e gli obblighi del lavoratore trasferito che l’impresa entrante è tenuta a rispettare si limitano esclusivamente a quelli risultanti dall’ultimo contratto che tale lavoratore ha concluso con l’impresa uscente, a condizione che l’applicazione di tale normativa non abbia l’effetto di mettere detto lavoratore in una posizione meno favorevole per il solo fatto di tale trasferimento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Parole chiave:
Contratto a termine, Trasferimento di azienda