TRIBUNALE DI NOVARA, 27 MAGGIO 2021 (Est. Casiraghi) P s.r.l. c. VF
Licenziamento disciplinare – tutela reintegratoria – insussistenza del fatto – addebito punibile con sanzione conservativa
Art. 18, 4 co. St. Lav.; art. 53 C.C.N.L. gomma plastica; art. 1 legge 92/2012
La datrice di lavoro proponeva opposizione ai sensi dell’art. 1, comma 51, legge 92/2012 avverso l’ordinanza del Tribunale di Novara con la quale era stato accolto il ricorso di un lavoratore licenziato per giusta causa a fronte di una pluralità di addebiti. In particolare, all’esito della fase sommaria, veniva annullato il licenziamento disciplinare irrogato dalla società, che veniva altresì condannata alla reintegrazione del lavoratore. La Giudice rigettava il ricorso in opposizione, richiamando i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di conseguenze dell’illegittimità del licenziamento disciplinare e, in particolare, dalla sentenza Cass. 26764/2019 che ha stabilito che- in caso di pluralità di addebiti- l’insussistenza del fatto, attorno alla quale ruota la disciplina di cui al 4° comma dell’art. 18 L. 300/70, ricorre qualora nessuno di essi sia sussistente. Nel caso deciso tutti gli addebiti sono risultati infondati ad eccezione di uno pacificamente provato in giudizio, in quanto neanche contestato dal lavoratore, ma rientrante tra le condotte punibili con sanzione conservativa ai sensi dell’art. 53, lett. g), del C.C.N.L. per il personale dipendente del settore gomma plastica, posto a regolamentazione del rapporto di lavoro. Il Tribunale ha affermato che, se è vero che per aversi insussistenza del fatto e, quindi, tutela reintegratoria, in caso di pluralità di contestazioni disciplinari, è necessario che nessuna di esse sia fondata, tale tutela si applica altresì nel caso in cui uno o più di tali addebiti, pur se fondato in fatto, rientri tra quelli per cui il contratto collettivo prevede una sanzione conservativa, ampliando, così, la portata applicativa della norma di cui all’art. 18, comma 4, L. 300/1970. (F.G.)