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RAPPORTO DI LAVORO -Tribunale Firenze 18.6.2021 – Licenziamento e attività durante la malattia
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Data: 18/06/2021
Tipologia: sentenza
Regione: Toscana
Commento:

Tribunale di Firenze, 18 giugno 2021, sent. (est. Davia)
R.F. S.p.A. c. F.F.

Licenziamento individuale – Giusta causa – Attività extra-lavorativa durante malattia – Buona fede e correttezza – Doveri di cura e non ritardata guarigione.

Art. 2119 cod.civ.

Il Tribunale di Firenze era stato investito di una controversia avente ad oggetto il licenziamento per giusta causa del lavoratore motivato dall’aver questi effettuato, durante un periodo di malattia conseguente un infortunio sul lavoro, allenamenti in palestra sollevando con entrambe le braccia pesi sino a 60 kg, svolgendo in tal modo attività “incompatibili con il dichiarato stato di salute” e comunque tali da pregiudicare o comunque ritardare la guarigione.
Il Giudice fiorentino annulla il licenziamento, ritenendo – in linea con il diritto vivente – che l’espletamento di altra attività, lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore durante lo stato di malattia sia idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell’adempimento dell’obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro, solo laddove si riscontri che l’attività espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltre ad essere dimostrativa dell’inidoneità dello stato di malattia ad impedire comunque l’espletamento di un’attività ludica o lavorativa.
È in ogni caso il datore di lavoro ad essere onerato della prova che in relazione alla natura degli impegni lavorativi attribuiti al dipendente, il comportamento dallo stesso tenuto durante il periodo di inabilità temporanea certificata contrasti con gli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto di lavoro.

Parole chiave:
Licenziamento individuale, Malattia