Autorità garante per la protezione dei dati personali
Autorità garante per la protezione dei dati personali 10.06.2021 , n. 234: Riders no a discriminazioni fondate su algoritmi
Data: 10/06/2021
Tipologia: ordinanza
Commento:

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ordinanza n. 234
10 giugno 2021

RIDER: GARANTE PRIVACY, NO A DISCRIMINAZIONI BASATE SUGLI ALGORITMI. SANZIONE DI 2,6 MILIONI DI EURO A UNA PIATTAFORMA DEL GRUPPO GLOVO

ARTT. 5, 13, 22, 32, 35, 37, 62, 83 Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e ART. 168 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Il Garante ha ordinato a Foodinho di pagare una sanzione pari a 2,6 milioni di euro nonché di modificare il trattamento dei dati dei propri riders, effettuato mediante l’utilizzo di una piattaforma digitale, in modo da verificare che gli algoritmi di prenotazione e assegnazione degli ordini di cibo e prodotti non producano forme di discriminazione tra gli stessi riders. E’ la prima decisione del Garante sulla gestione dei dati dei riders, originata da un ciclo ispettivo sulle modalità di gestione dei lavoratori di alcune delle principali società di food delivery che operano in Italia. Presso la società italiana di Foodinho sono state riscontrate numerose violazioni della normativa privacy, dello statuto dei lavoratori e della recente normativa a tutela di chi lavora con le piattaforme digitali. Inoltre, per la prima volta l’autorità garante italiana ha attivato l’operazione congiunta di cooperazione europea prevista dall’art. 62 del GDPR, collaborando con il garante spagnolo (AEPD), al fine di verificare il funzionamento della piattaforma digitale di proprietà della capogruppo GlovoApp23. In tal modo il Garante ha rilevato una serie di gravi illeciti, concernenti soprattutto gli algoritmi utilizzati per la gestione dei lavoratori: ad esempio, la società non aveva adeguatamente informato i lavoratori sul funzionamento del sistema e non assicurava garanzie sull’esattezza e la correttezza dei risultati dei sistemi algoritmici utilizzati per la valutazione dei rider. Non erano nemmeno garantite procedure per tutelare il diritto di ottenere l’intervento umano, esprimere la propria opinione e contestare le decisioni adottate mediante l’utilizzo degli algoritmi in questione, compresa l’esclusione di una parte dei rider dalle occasioni di lavoro. Pertanto, il Garante ha prescritto alla società di individuare misure per tutelare i diritti e le libertà dei rider a fronte di decisioni automatizzate, compresa la profilazione, imponendo al contempo a Foodinho di verificare l’esattezza e la pertinenza dei dati utilizzati dal sistema (chat, email e telefonate intercorse tra i rider e il customer care, geolocalizzazione ogni 15 secondi e visualizzazione su mappa del percorso, tempi di consegna stimati ed effettivi, dettagli sulla gestione dell’ordine in corso e di quelli già effettuati, feedback di clienti e partner, livello della batteria rimanente del dispositivo etc.). Ciò anche per minimizzare il rischio di errori e di distorsioni che potrebbero, ad esempio, portare alla limitazione delle consegne assegnate a ciascun rider o all’esclusione stessa dalla piattaforma, realizzando delle forme di discriminazione tra i lavoratori della piattaforma. Dall’istruttoria del Garante risulta, in aggiunta, che tali discriminazioni erano accentuate dal sistema di assegnazione del punteggio (rating), basato sull’applicazione di una formula matematica che penalizza i rider che non accettano tempestivamente l’ordine o lo rifiutano favorendo invece i rider che accettano nei termini stabiliti o consegnano il maggior numero di ordini (il punteggio prende in considerazione gli ordini effettivamente consegnati, l’effettuazione del check-in all’interno dello slot prenotato pochi minuti dopo l’inizio della fascia oraria, l’accettazione entro 30 secondi dell’ordine assegnato). Per tale ragione il Garante nei confronti ha imposto alla società di individuare misure che impediscano utilizzi impropri o discriminatori dei meccanismi reputazionali basati sul feedback dei clienti e dei partner commerciali. Per la quantificazione della sanzione di 2,6 milioni di euro alla società italiana Foodinho per i trattamenti illeciti effettuati, il Garante ha tenuto conto anche della limitata collaborazione offerta dalla società nel corso dell’istruttoria e dell’elevato numero di rider coinvolti in Italia, circa 19.000 al tempo dell’ispezione. La società spagnola GlovoApp23 è invece oggetto di un autonomo procedimento condotto dall’AEPD, con la collaborazione del Garante italiano. Il Garante ha concesso a Foodinho 60 giorni di tempo per avviare le misure necessarie per correggere le gravi violazioni rilevate e ulteriori 90 giorni per completare gli interventi sugli algoritmi.