(est. Dott. ssa I. Calia) G.F. G.A. / I.N.P.S.
La sentenza in commento affronta la vexata quaestio dell’individuazione del termine di decadenza per l’impugnazione giudiziale dei provvedimenti amministrativi di diniego delle prestazioni previdenziali. Nel caso posto al vaglio del tribunale barese, la ricorrente (in qualità di erede della defunta mamma, quest’ultima ex dipendente di società dichiarata fallita) chiedeva la condanna dell’Inps al pagamento della differenza fra l’importo ammesso al passivo e quello liquidato dal Fondo di Garanzia Inps. In particolare, a sostegno della propria domanda la ricorrente deduceva di aver presentato istanza di ammissione al passivo e di essere stata ammessa nella misura richiesta. Successivamente, la ricorrente presentava domanda al Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR ottenendo un importo netto inferiore a quello richiesto, avendo l’Inps operato una trattenuta fiscale. Alla luce delle trattenute effettuate, la ricorrente proponeva un’istanza di riesame, evidenziando che l’importo ammesso al passivo era già calcolato al netto delle ritenute. Il predetto riesame veniva rigettato e, pertanto, la ricorrente proponeva ricorso al Comitato Provinciale avverso la reiezione della domanda di riesame, il quale veniva rigettato Ebbene, costituitosi in giudizio l’Istituto convenuto, eccepiva in via preliminare l’intervenuta decadenza ex art. 47 d.p.r. 639 del 1970, contestando, anche nel merito, la fondatezza delle pretese. La suddetta norma, infatti, prevede il termine di un anno per la proposizione del ricorso giudiziario avverso le decisioni del Comitato provinciale per le prestazioni rientranti nella “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”. Il Tribunale di Bari, nell’accogliere l’eccezione preliminare formulata dall’Inps, innanzitutto, al fine di delimitare l’ambito della sua decisione, richiama quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 19992 del 2009, le quali hanno precisato che la decadenza annuale dall’azione si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia. Ha rilevato, inoltre, che l’art. 38 del D.L. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, ha aggiunto all’art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 un ultimo comma che così testualmente recita: “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. Orbene, il giudice barese ha ritenuto che in base alla norma in questione la richiesta di integrazione di una prestazione previdenziale già riconosciuta e soddisfatta parzialmente sia soggetta al termine di decadenza annuale. Infatti, nel caso di specie, il termine per proporre l’azione giudiziaria avente ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte decorre, non dall’esaurimento del procedimento amministrativo o dalla scadenza dei termini fissati per il compimento del procedimento, bensì, come previsto dalla legge, dal riconoscimento parziale della prestazione, senza che vadano computati ulteriori giorni collegati al procedimento amministrativo. Trattandosi di decadenza “sostanziale”, il mancato adempimento dell’attività richiesta nel termine previsto (cioè il deposito del ricorso giudiziario) determina l’estinzione del diritto e la decadenza dall’azione, con conseguente inammissibilità della domanda (Cfr. Cass. Sez. Un. n. 23736/2006). Ebbene, nel caso in esame, il giudice ha ritenuto decorsi i termini per la proposizione della domanda giudiziale, poiché la decadenza annuale decorreva dalla data di pagamento della prestazione, avvenuto in data 26.03.2018, mentre il ricorso introduttivo risultava, invece, essere stato depositato oltre l’anno, in data 16.09.2019.
R.C.