Corte d’Appello di Catanzaro, sentenza 2 marzo 2021, n. 430 (est. Portale) – B.M. c. A.P.&L. S.p.A. LICENZIAMENTO COLLETTIVO – VIOLAZIONE DEI CRITERI DI SCELTA Artt. 4 e 5, L. 23 luglio 1991, n. 223
Avverso una sentenza che aveva dichiarato legittimo il licenziamento intimato all’esito di una procedura di mobilità collettiva, il lavoratore proponeva reclamo innanzi alla Corte d’Appello, al fine di veder accertata la nullità della sentenza, nonché l’illegittimità del licenziamento per violazione dei criteri di scelta. Quanto al primo profilo, il reclamante lamentava l’omesso esame, da parte del Tribunale, delle risultanze istruttorie emerse nel corso del procedimento, da cui – a suo avviso – sarebbe conseguito un diverso riconoscimento delle proprie competenze e, quindi, un differente posizionamento nella graduatoria dei lavoratori in esubero, utile a scongiurare il licenziamento. In secondo luogo, il lavoratore rappresentava che i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare erano stati individuati in maniera generica e non verificabile, così lasciando spazio alla discrezionalità del datore di lavoro. Lamentava, altresì, un’illegittima delimitazione della platea dei lavoratori da comparare, dalla quale sarebbero stati erroneamente esclusi sia gli impiegati, sia gli operai addetti al servizio ITC. La Corte d’Appello ha accolto il reclamo e, in riforma della sentenza impugnata, ha annullato il licenziamento. Pertanto, ha condannato la società ex art. 18, comma 4 Legge 20 maggio 1970, n. 300 (applicabile ratione temporis) a reintegrare il lavoratore e a corrispondergli un’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali. Più nello specifico, il Collegio ha rilevato che il Tribunale aveva erroneamente preso in considerazione le dichiarazioni assunte in un altro procedimento. Tale circostanza era risultata pregiudizievole per il lavoratore perché, dal corretto vaglio delle dichiarazioni rese dagli informatori nel giudizio in esame, sarebbe invece emersa la titolarità del reclamante di alcune delle competenze su cui il datore di lavoro aveva conformato il criterio di scelta delle esigenze tecnico-organizzative e produttive. In definitiva, il riconoscimento delle competenze relative all’utilizzo di determinate macchine avrebbe comportato l’attribuzione al lavoratore di un punteggio complessivo idoneo ad evitare il licenziamento perché superiore a quello del primo dei lavoratori non licenziati in graduatoria. Successivamente la Corte – rifacendosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – ha ritenuto illegittimi i criteri di scelta in quanto basati su elementi valutativi e discrezionali, applicati con modalità tali da non consentire una precisa individuazione dei dipendenti da licenziare. In particolare la società, da un lato aveva enucleato i criteri di scelta attraverso locuzioni di per sé espressive di un giudizio di discrezionalità, dall’altro lato, in sede di comunicazione finale, non aveva adeguatamente specificato gli elementi su cui si fondava il criterio delle esigenze produttive. Il datore, infatti, si era limitato a una descrizione alquanto generica delle competenze poste quali parametri di riferimento, facendole semplicemente coincidere con la denominazione dei macchinari aziendali e dei software applicativi, con il possesso di determinate certificazioni oppure con alcune lavorazioni o attività, non ulteriormente dettagliate. Venendo alla delimitazione dei lavoratori da comparare, la Corte ha ritenuto legittima l’esclusione degli impiegati, ma non quella degli operai addetti al reparto ITC. Nel primo caso, all’esito dell’esame congiunto, gli esuberi degli impiegati erano stati azzerati e il lavoratore non aveva dedotto in quale misura l’accordo così raggiunto avesse violato il limite, fissato da consolidata giurisprudenza, dei principi di razionalità e non discriminazione. Nel secondo caso, invece – premesso che la società avrebbe potuto legittimamente restringere la platea dei lavoratori interessati dalla procedura, solo dimostrando la sussistenza di oggettive esigenze produttive e organizzative ovvero di professionalità infungibili – il datore non aveva espresso siffatte esigenze né nella comunicazione di avvio della procedura, né in sede di esame congiunto, con ciò integrando un ulteriore violazione dei criteri di scelta. Da ultimo, la Corte ha precisato che, quand’anche si fosse ritenuto che la facoltà del datore di licenziare un altro lavoratore, al posto del dipendente reintegrato e senza esperire una nuova procedura (art. 17, legge 23 luglio 1991, n. 223), potesse costituire oggetto di una domanda giudiziale, non si sarebbe potuto procedere in tal senso, nel caso di specie, perché la graduatoria già formata era basata su criteri illegittimi e perciò del tutto inidonei ad individuare i lavoratori da licenziare. M.L.