TRIBUNALE DI BOLOGNA – SEZIONE LAVORO, 15 dicembre 2020, n. 664 (Sorgi) – X/INPS part-time verticale ciclico – anzianità contributiva – periodi non lavorativi Clausola 4 – Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 97/81/CE; L. 11 novembre 1983, n. 638; Art. 11, comma 1, del D. Lgs. 81/2015
Il Tribunale di Bologna ha confermato, con la pronuncia in oggetto, l’orientamento più volte ribadito dalla Suprema Corte che, in conformità al principio di non discriminazione di cui alla Clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 97/81/CE e di parità di trattamento tra lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale esplicitamente richiamato nella disciplina relativa al lavoro part-time vigente nel nostro ordinamento (art. 11, c. 1, D.lgs. 81/2015), ha stabilito che l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 638 del 1983, deve essere interpretato nel senso che, ai soli fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, i lavoratori con orario part-time verticale ciclico hanno diritto all’inclusione anche dei periodi non lavorati, incidendo la contribuzione ridotta sulla misura della pensione e non sulla durata del rapporto di lavoro ai fini della maturazione dei diritti previdenziali (sentenze n. 16677/2017, n. 8565/2016, ordinanza n. 26826/2018 e da ultimo ord. n.160 del 24.4.2020). Il Giudice, dando applicazione al principio di parità di trattamento e non discriminazione in tema di anzianità contributiva dei lavoratori a tempo parziale, così come applicato dalla Corte di Giustizia UE (in particolare con sentenza del 10 giugno 2010 nelle cause C-395/08 e C-396/08), ha riconosciuto il diritto del ricorrente all’accredito e alla valorizzazione sul conto assicurativo dei periodi dell’anno previsti dal contratto part-time ciclico verticale senza prestazione lavorativa né versamento di retribuzione e contribuzione previdenziale ai fini della anzianità contributiva per il diritto a pensione, e per l’effetto ha condannato l’Istituto Previdenziale al riconoscimento al ricorrente dell’intera anzianità contributiva per il periodo richiesto. La pronuncia è stata resa prima della introduzione della disposizione di cui all’art. 1, c. 350, della L. 178/2020 (Legge Bilancio 2021) che così dispone: “il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso dal diritto alla pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell’art. 7 comma 1 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638…”. Fermo restando il riconoscimento dei periodi come per intero utili ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa, si tratterà di verificare a questo punto la rispondenza della nuova disposizione ai principi richiamati dalla clausola n. 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva n. 97/81/CE. GL GS SP