Corte di Appello
Rapporto di lavoro – Corte App. Roma 08.10.2020, n. 1839 – Appalto e licenziamento illegittimo
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Data: 08/10/2020
Tipologia: sentenza
Regione: Lazio
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Corte Appello Roma, 8 ottobre 2020, n. 1839 (Pres. Di Sario, Est. Rosa) – H.V. c. C. Srl
APPALTO ILLECITO DI MANODOPERA – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DELL’UTILIZZATORE – LICENZIAMENTO VERBALE – DECADENZA – INSUSSISTENZA
Artt. 29 co. 2 e 3 e 27 co. 2 d.l. 276/2003; art. 32 co. 1 e 4 lett. d) l. 183/2010; art. 6 l. 604/1966; artt. 2909 e 2969 c.c.; art. 329 c.p.c.
Il lavoratore H., invocando l’applicazione dell’art. 29 co. 3 bis d.l. 276/2003, ha agito per il riconoscimento del proprio credito retributivo nei confronti della società C. in favore della quale aveva prestato lavoro, pur risultando formalmente alle dipendenze del consorzio C.
Aveva stragiudizialmente impugnato il licenziamento intimato verbalmente nei confronti del solo consorzio C., ma poi non ha coltivato la relativa azione.
Il giudice del primo grado aveva accertato l’illiceità dell’appalto di servizi intercorso fra la società C. e il consorzio C., rilevando che fra il lavoratore H. e la società C. era intercorso un rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia, previa interruzione del processo nei confronti del solo consorzio C., dichiarato fallito nelle more del processo, aveva accolto l’eccezione di decadenza dall’azione formulata dalla difesa della società C., dichiarando inammissibile la domanda ex art. 32 co. 4 lett. d) l. 183/2010, per non avere il lavoratore H. agito tempestivamente.
Il lavoratore H. ha impugnato la sentenza. Ha dedotto che non poteva applicarsi la menzionata disposizione decadenziale nelle ipotesi in cui la domanda costitutiva avesse un contenuto esclusivamente economico, afferente il rapporto di lavoro ormai concluso, in assenza di contestazione del provvedimento risolutivo del medesimo, che, del resto, non era mai stato formalizzato, impedendo il decorso del termine di decadenza.
La società C. ha resistito e proposto appello incidentale, reiterandole eccezioni di decadenza ex art. 29 co. 2 d.l. 276/2003, oltre che per mancata impugnazione del licenziamento nei confronti della società utilizzatrice, nonché la contestazione della fondatezza della domanda creditoria.
La Corte d’Appello, richiamando un precedente di legittimità, ha precisato come “a prescindere dall’essere o meno il licenziamento elemento costitutivo della fattispecie di cui all’art. l’art. 32 co. 4 lett. d) l. 183/2010”, l’art. 6 l. 604/1966 prevede che i termini per impugnare il licenziamento decorrono dalla data della sua comunicazione, o anche dalla comunicazione dei motivi, in forma scritta; ha ricordato che il requisito della forma scritta è elemento essenziale del negozio, il cui difetto ne comporta l’inefficacia; ha affermato che il termine per far valere l’inefficacia del licenziamento orale, al quale, per le ragioni esposte, non possono essere applicati le decadenze di cui all’art. 6 l. 604/1966, è solo il termine prescrizionale.
Poiché è all’art. 6 l. 604/1966 che fa riferimento l’art. 32 l. 183/2010 nell’individuare i presupposti per l’applicazione della decadenza, ha concluso che l’eccezione di decadenza formulata, non supportata da idonee allegazioni volte a individuare i fatti costitutivi della medesima, ovvero l’esistenza di un licenziamento intimato in forma scritta, non poteva essere accolta, essendo impedito dalla mancanza di un atto ricettizio di recesso in forma scritta lo stesso decorso del termine decadenziale. Ha quindi accolto l’appello principale, condannando la società C, utilizzatore della prestazione e quindi effettivo datore di lavoro, al pagamento delle spettanze retributive in favore del lavoratore H.
Quanto all’appello incidentale, la Corte ha rilevato che l’eccezione di decadenza ex art. 29 co. 2 d.l. 276/2003 era inconferente, in quanto non era stata invocata l’applicazione della solidarietà prevista dalla norma, né comunque era stato dimostrato quando l’appalto fosse cessato; che l’omessa impugnazione del licenziamento nei confronti della società C. era assorbita da quanto statuito in merito all’appello principale e che, peraltro, il lavoratore H. non aveva proposto alcuna domanda giudiziale per contestare l’efficacia o la legittimità del licenziamento. Quanto al merito della controversia, la mancata impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva accertato l’esistenza del rapporto di lavoro con la società utilizzatrice, e gli esiti della prova testimoniale hanno indotto la Corte a confermare la statuizione di primo grado sul punto e a pronunciare la condanna di pagamento delle somme quantificate sulla scorta del reclamato inquadramento professionale.

Parole chiave:
Appalto, Licenziamento individuale
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