TRIBUNALE DI BOLOGNA – SEZIONE LAVORO – RGL 2170/2020 – 30.06.2021 (decreto) (Giudice Dott. Filippo Palladino)
FILT CGIL di Bologna, FILCAMS CGIL di Bologna, NIDIL CGIL di Bologna / XX
Art. 28, L. 300/1970 Art. 2, D.lgs. 81/2015 Art. 47 quater, D.lgs. 81/2015
Condotta antisindacale – APPLICAZIONE contratto collettivo UGL Rider – SUSSISTENZA – ACCERTAMENTO INCINDENTALE QUALIFICAZIONE DEI RAPPORTI – AMMISSIBILITA’ – collaborazioni etero-organizzate – riders
Il Tribunale di Bologna, su ricorso ex art. 28 St. Lav. proposto da Filt, Filcams e Nidil – CGIL di Bologna, ha ritenuto illegittima l’applicazione ai riders del CCNL siglato nel settembre 2020 da Assodelivery, associazione datoriale che raccoglie alcune note piattaforme del settore, e UGL Rider, sigla sindacale il cui difetto di rappresentatività era stato censurato sia dalla CGIL e dai sindacati autonomi dei riders, sia dallo stesso Ministero del Lavoro con propria nota del 17.9.2020. Il Tribunale ha dichiarato l’antisindacalità e la discriminatorietà dell’imposizione di tale accordo ai riders a pena risoluzione del rapporto di lavoro, ordinando la reintegrazione del fattorino estromesso dal servizio poiché dissenziente. Per comprendere la portata del provvedimento ci si può soffermare su tre differenti assi di ragionamento. Il primo è quello della qualificazione del rapporto di lavoro dei riders. Il Giudice, richiamando la pronuncia della Cassazione n. 1663/2020, ha infatti ritenuto che le modalità di esecuzione della prestazione dei riders fossero unilateralmente organizzate dalla piattaforma. Queste, pur non configurando un rapporto di lavoro subordinato, giustificano in concreto un accesso allo statuto protettivo del lavoratore dipendente, ex art. 2 d.lgs. 81/2015. Il secondo asse è quello della illegittimità dell’applicazione del citato accordo UGL Rider, che – per espressa previsione – si configurerebbe come contratto collettivo “in deroga” ex art. 2, c. 2, lett.a) del d.lgs. 81/2015. La norma che disciplina le collaborazioni etero-organizzate, infatti, permette di derogare dall’applicazione della disciplina del lavoro subordinato qualora venga in rilievo la regolazione da parte di accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto che UGL Rider sia un soggetto carente di valido potere negoziale, poiché privo del requisito della maggiore rappresentatività comparativa e, peraltro, unica organizzazione sindacale firmataria. Ecco, dunque, che in sede di rimozione degli effetti della condotta antisindacale il Giudice ha disposto la riammissione in servizio del rider estromesso in ragione del suo espresso dissenso all’accordo. Il terzo asse è quello dello strumento processuale utilizzato. Il Tribunale di Bologna ha adottato il provvedimento a seguito del particolare rito sommario previsto dall’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, che costituisce il principale mezzo nelle mani degli organismi sindacali per contrastare, celermente ed efficacemente, i comportamenti limitanti della libertà sindacale posti in essere dal datore di lavoro. Si tratta, dunque, di una norma di natura processuale la cui portata, storicamente, è perlopiù limitata alle controversie relative a rapporti di lavoro subordinato, ove, cioè, sia presente un “datore di lavoro” in senso proprio. Il Giudice, discostandosi dalla decisione presa dal Tribunale di Firenze su una causa “gemella”, ha ritenuto che l’accesso alle tutele del lavoro subordinato prevista per i lavoratori etero-organizzati dovesse estendersi anche al rito ex art. 28, anche perché tale norma non è meramente processuale, ma individua beni giuridici di rilevanza costituzionale, e dunque, nel caso di specie, la piattaforma committente può equipararsi ad un vero e proprio datore di lavoro. Il decreto si inscrive quindi nel sentiero di un diritto che impara a leggere le trasformazioni del lavoro, anche in relazione all’impatto inedito delle tecnologie sulla sua organizzazione; e realizza ciò riconoscendo, seppur fuori dall’alveo del lavoro subordinato, l’accesso pieno agli strumenti con cui l’ordinamento garantisce l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale. Per un approfondimento si rinvia al commento di F. Martelloni in RGL n. 4/2021 IR