CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA – 22 aprile 2021 (Cons. Rel. Dott. Valeria Vaccari)
XX / XX/YYY Art 36 dlgs 165/2001 Art 20 dlgs 276/2003 dlgs 76/2013 convertito in L. 99/2013 art 1 c. 1 bis dlgs 368/2001 Dl. 34/2014
Contratto di lavoro somministrato a termine – Amministrazione Pubblica – insussistenza esigenze eccezionali e temporanee – risarcimento danno
La Corte d’Appello di Bologna conferma la pronuncia emessa in primo grado che aveva accertato l’illegittima reiterazione dei contratti di lavoro somministrato a termine in forza dei quali una lavoratrice aveva prestato attività lavorativa in favore di un Ente Pubblico, riconoscendo alla medesima il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 36 del dlgs 165/2001 o comunque dell’art. 32 del dlgs 183/2010.
Secondo la Corte d’Appello stante il disposto dell’art. 36 del dlgs 165/2001, disciplinante il ricorso a forme di lavoro “flessibile” nell’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, poteva farsi ricorso al lavoro somministrato solo “nella concorrenza di esigenze temporanee ed eccezionali”. In particolare, afferma la Corte, “tale condizione appare … immanente nell’ambito dei contratti di somministrazione stipulati da amministrazioni pubbliche, quali l’odierna appellante, sicché anche in costanza del richiamo alle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, risulta da soddisfarsi la necessaria ricorrenza delle esigenze temporanee ed eccezionali onde potere accedere alla sottoscrizione di forme contrattuali flessibili quali quelle oggetto del giudizio”. Nella pronuncia viene inoltre ribadito il principio consolidato secondo il quale la prova della sussistenza delle suddette ragioni grava sull’utilizzatore della prestazione lavorativa. Chiarisce la Corte che seppure all’epoca della stipulazione del contratto fosse ammessa una somministrazione “acausale” a condizione che il contratto di lavoro avesse durata non superiore a dodici mesi comprensiva di eventuale proroga (al tempo era vigente l’art. 1 c.1 bis del dlgs 368/2001 – DL 34/2014), non poteva tuttavia dirsi derogato il disposto di cui all’art. 36 del dlgs 165/2001 “che comunque indicava il ricorso alle forme flessibili possibile solo nella concorrenza di esigenze temporanee ed eccezionali”, mentre di tali circostanze l’Ente non aveva fornito prova alcuna. Si legge nella pronuncia, quanto alle limitazioni relative all’utilizzo delle forme di lavoro “flessibile” sotto il profilo quantitativo (rispetto delle c.d. percentuali di contingentamento) e quanto al rispetto della ulteriore condizioni di liceità posta dall’art. 20 c. 5 del dlgs 276/2003 ( preventiva valutazione dei rischi ai sensi dell’ art 4 del dlgs 626/94) che l’onere della prova, nella fattispecie non adempiuto, gravava sul soggetto utilizzatore del contratto di somministrazione. Richiama altresì la Corte la giurisprudenza di legittimità che ritiene cogente e non superabile il divieto di ricorso alla somministrazione di lavoro da parte di imprese nelle quali non risulta effettuata la valutazione dei rischi (Cass. N. 20060 del 6.10.2016). La Corte conferma pertanto che “nel contratto di somministrazione…deve ravvisarsi la violazione delle condizioni di liceità, con correlata ricorrenza del diritto al risarcimento in primo grado riconosciuto”.
SP