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RAPPORTO DI LAVORO – Trib. Vibo Valentia 14.4.2021 – Clausola sociale
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Data: 14/04/2021
Tipologia: ordinanza
Regione: Calabria
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Tribunale di Vibo Valentia, 14 aprile 2021
(est. Nasso)
F.C. c. C. P. soc. coop.

CLAUSOLA SOCIALE –MANTENIMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI

Art. 50 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

In seguito al subentro di una società nella gestione del servizio pubblico inerente al funzionamento di un impianto di depurazione, una lavoratrice della precedente aggiudicataria adiva il Tribunale in via cautelare allo scopo di sentire condannata la società subentrante alla propria assunzione, nonché alla corresponsione delle mensilità relative al periodo di estromissione dall’organico.
Nello specifico, la ricorrente rappresentava di avere titolo all’ingresso nell’organico della convenuta in forza dell’art. 6 del CCNL FISE- Assoambiente del personale (adibito in modo esclusivo o prevalente ad un determinato cantiere) dell’impresa precedentemente assegnataria del servizio pubblico. Sul punto la ricorrente sosteneva che la disposizione contrattuale – tesa a conservare i livelli occupazionali sul territorio – avrebbe dovuto ritenersi prevalente rispetto ad ogni altra regola diversa, così determinando la sostituzione automatica della clausola del bando di gara eventualmente difforme.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso per insussistenza del periculum in mora.
In particolare, pur condividendo l’astratta ammissibilità della tutela cautelare anche a preservazione di una fonte reddituale – ciò in ragione del principio di sufficienza ex art. 36 Cost. – il giudice ha ritenuto che le doglianze della lavoratrice circa le conseguenze pregiudizievoli della mancata percezione della retribuzione fossero troppo generiche, mancando tra l’altro qualsiasi allegazione documentale da cui poter desumere l’effettiva situazione finanziaria della ricorrente.
Nessun rilievo poteva invece darsi, ai fini dell’accertamento del periculum in mora, alla riduzione della capacità lavorativa della ricorrente, poiché accertata ben prima dell’assunzione della stessa da parte della società cui la convenuta è subentrata.
In definitiva, ad avviso del giudice, la condizione di svantaggio lamentata dalla lavoratrice non era idonea di per sé a giustificare la concessione della misura invocata, ciò in quanto l’accoglimento della domanda avrebbe determinato l’addossamento di un onere di carattere assistenziale in capo all’impresa.
Successivamente, il Tribunale ha respinto l’interpretazione avanzata dalla ricorrente in punto di diritto, per due ordini di motivi.
Da un lato, ha evidenziato che la società convenuta non risultava firmataria del CCNL invocato e che la volontà della stessa di dare attuazione all’art. 6 del contratto (a norma del quale l’impresa subentrante assume tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento) non poteva desumersi – come avrebbe voluto la ricorrente – dal mero richiamo della clausola contrattuale in una nota con cui la società dava riscontro a una missiva sindacale.
Dall’altro lato, invece, il giudice ha preso in esame le clausole del bando di gara, dalle quali emergeva come l’Amministrazione procedente avesse imposto ai potenziali offerenti non l’acquisizione di tutto il personale impiegato nel cantiere oggetto dell’avvicendamento fra gli aggiudicatari, ma la formulazione di una proposta volta al più ampio mantenimento della situazione occupazionale. In altre parole, richiedendo agli aspiranti aggiudicatari la puntualizzazione dei dipendenti destinati all’assunzione, l’Amministrazione acconsentiva a un trasferimento solo parziale presso l’impresa subentrante, con ciò realizzando un ragionevole contemperamento tra l’interesse alla promozione dei livelli occupazionali e quello all’esercizio della libertà d’impresa.
Di conseguenza, l’intenzione della convenuta di riassorbire solo parzialmente il personale precedentemente addetto all’appalto era conforme al bando di gara.

Parole chiave:
Appalto, Lavoro subordinato