Tribunale di Castrovillari, 10 Luglio 2020 est. Sitongia – D. M. c. Cons. Ord. Avv.
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI – RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO – CONSEGUENZE
Art. 24, comma 3 l. 247/2012; artt. 1, 35 d.lgs. n. 165/2001; art. 2, comma 2 bis d.l. n. 101/2013; D. M. 55/2014
CON OPPOSIZIONE ALL’ORDINANZA CHE RIGETTAVA LA DOMANDA DIRETTA ALLA costituzione di un rapporto di pubblico impiego presso il consiglio dell’ordine degli avvocati, la ricorrente, che assumeva di essere stata licenziata oralmente, lamentava l’errata qualificazione dell’ordine professionale come ente pubblico e l’impossibilità di assunzione diretta della stessa in violazione della normativa in materia che, invece, consente di procedervi senza concorso, per i livelli di inquadramento ora confluiti nei profili A e B. In merito alla natura giuridica degli ordini professionali, il Tribunale ricorda che il legislatore li riconosce a tutti gli effetti come enti pubblici non economici e richiama l’orientamento del Consiglio di Stato (sent. 1164/2016) circa la natura funzionale e cangiante dell’ente pubblico, che impone una valutazione concreta dei fini di volta in volta perseguiti, allo scopo di adeguare ad essa la disciplina effettivamente applicabile. Nel caso di specie veniva in rilievo che l’art. 1, d.lgs. n. 165/2001, pur non ricomprendendo nell’elencazione gli ordini e i collegi professionali, include tra gli enti destinatari della normativa sul pubblico impiego anche quelli aventi natura pubblica non economica. In buona sostanza, la legge assoggetta gli ordini professionali ai principi della disciplina legislativa del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (art. 2, comma 2 bis, d.l. n. 101/2013) e, pertanto, devono ritenersi applicabili alla fattispecie in oggetto i principi di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 in materia di assunzione del personale. Dunque, anche laddove si ritenesse che l’assunzione della ricorrente, sulla base delle mansioni esercitate, fosse possibile senza l’espletamento del concorso, non potrebbe in ogni caso negarsi che, in base all’art. 35 cit., si sarebbe comunque dovuta espletare la procedura selettiva di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, volta a limitare la discrezionalità della P.A. datrice di lavoro nell’assunzione dei profili professionali meno elevati.