ribunale di Castrovillari, 10 febbraio 2021 Ordinanza (est. Santoro) B.G. c. ASP
ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI LAVORATORI – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Art. 42-bis D.lgs. 26 marzo 2001, n. 51.
AL FINE DI VEDERSI RICONOSCIUTO IL DIRITTO ALL’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PRESSO UN’ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, una lavoratrice proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. avverso l’Azienda Sanitaria Provinciale presso cui era impiegata, fin dal 2017, come dirigente medico. In particolare, la ricorrente rappresentava di essere madre di una bambina di età inferiore a tre anni e di svolgere la propria prestazione lavorativa in una provincia diversa da quella in cui il coniuge e la figlia erano domiciliati. Pertanto, risultando vacante un posto di pari ruolo presso una sede lavorativa più vicina ai familiari e avendo già ricevuto il consenso dell’amministrazione di destinazione, aveva per ben due volte chiesto l’assenso dell’amministrazione di provenienza per l’assegnazione temporanea ad un’altra Azienda Sanitaria, ex art. 42-bis, comma 1, D.lgs. 26 marzo 2001, n. 51. L’Azienda resistente, tuttavia, aveva espressamente denegato l’istanza, motivandola con l’esigenza di garantire continuità assistenziale all’utenza a fronte tanto di una carenza di organico, quanto dell’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del virus Covid-19. La lavoratrice adiva il Tribunale in via cautelare, sostenendo che solo attraverso la suddetta assegnazione avrebbe potuto adeguatamente prendersi cura della prole (in ciò consistendo il fumus boni iuris) e che, nelle more di un ordinario processo, sarebbe stata altamente probabile la copertura del posto desiderato, con irreparabile pregiudizio dell’esigenza di cura e assistenza della figlia minore (periculum in mora). Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti della cautela richiesta. Ha, quindi, ordinato all’ASP di provvedere al rilascio dell’assenso richiesto e di garantire, in ogni caso, l’immediata assegnazione temporanea della lavoratrice presso l’amministrazione di destinazione. Più nello specifico, quanto al fumus boni iuris, il giudice ha preliminarmente evidenziato che la norma invocata ha lo scopo di garantire l’effettività dell’assistenza e cura della prole in tenera età, interesse ritenuto preminente dal legislatore rispetto alle esigenze organizzative e funzionali della pubblica amministrazione. Ciò si evince – continua il Tribunale – dal fatto che, ove ricorrano i requisiti fissati dalla legge per l’assegnazione provvisoria, il diniego della pubblica amministrazione è limitato alle ipotesi in cui sussistano “casi o esigenze eccezionali”. Ebbene, secondo il giudice, la lavoratrice ha dato prova dell’esistenza di tutti i presupposti di legge necessari all’assegnazione (figli di età minore fino a tre anni, ubicazione della sede di servizio richiesta nella provincia o regione in cui l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva, assenso preventivo dell’amministrazione di destinazione), eccezion fatta, ovviamente, per l’assenso dell’ASP di provenienza. Quest’ultima, però, non ha assolto all’onere di esternare in motivazione e poi provare in giudizio esigenze di carattere straordinario e/o eccezionale, idonee a ostacolare il riconoscimento del beneficio in argomento. In altre parole, ad avviso del Tribunale, né la carenza di organico né la necessità di garantire la continuità assistenziale in ambito sanitario, come genericamente rappresentate dall’Azienda, possono reputarsi eccezionali. Altrettanto insoddisfacente in tal senso è risultato il riferimento all’emergenza sanitaria, in mancanza dell’allegazione e prova dell’insostituibilità e infungibilità della professionalità della lavoratrice e dell’attività della stessa, con particolare riferimento alla cura e alla prevenzione delle patologie connesse al virus Covid-19. Da ultimo, il giudice ha ritenuto sussistente il periculum in mora, come prospettato dalla ricorrente.