Corte di Giustizia
SICUREZZA SOCIALE – CGUE, 10 giugno 2021, causa C94/20, Land Oberösterreich – Diritto alla parità di trattamento in materia di previdenza sociale, assistenza sociale e protezione sociale
Data: 10/06/2021
Tipologia: sentenza
Commento:

CGUE, 10 giugno 2021, causa C94/20, Land Oberösterreich
Diritto alla parità di trattamento in materia di previdenza sociale, assistenza sociale e protezione sociale
Direttiva 2003/109/CE – Articolo 11
Direttiva 2000/43/CE – Articolo 2
Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

1)      L’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che esso osta, anche qualora si sia fatto uso della facoltà di applicare la deroga prevista dall’articolo 11, paragrafo 4, di tale direttiva, a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, la concessione di un’indennità di alloggio sia subordinata alla condizione che essi forniscano la prova, secondo modalità determinate da tale normativa, di possedere conoscenze di base nella lingua di detto Stato membro, se tale indennità di alloggio costituisce una «prestazione essenziale», ai sensi di quest’ultima disposizione, verifica questa che spetta al giudice del rinvio.
2)      Non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, una normativa di uno Stato membro che si applichi indistintamente a tutti i cittadini di paesi terzi e in forza della quale, per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, la concessione di un’indennità di alloggio è subordinata alla condizione che questi ultimi forniscano la prova, secondo modalità determinate da tale normativa, di possedere conoscenze di base nella lingua di tale Stato membro.
3)      Qualora ci si sia avvalsi della facoltà di applicare la deroga di cui all’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109, l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non è destinato ad applicarsi in presenza di una legislazione di uno Stato membro in forza della quale, per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, la concessione dell’indennità di alloggio è subordinata alla condizione che essi forniscano la prova, secondo modalità determinate da tale normativa, di possedere conoscenze di base della lingua di tale Stato membro, se tale indennità di alloggio non costituisce una «prestazione essenziale» ai sensi del summenzionato articolo 11, paragrafo 4. Se detta indennità di alloggio costituisce un servizio essenziale di tal sorta, l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, nella misura in cui vieta ogni discriminazione per motivi di origine etnica, non osta a tale regolamentazione.

Parole chiave:
Discriminazioni, Parità di trattamento