CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA – SEZIONE LAVORO sentenza n. 487 del 16.6.2021 ( sentenza)
XXXX/ YYY Art 36 dlgs 165/2001 Art. 32 dlgs 183/2010 Art 39 dlgs 81/2015 Un gruppo di lavoratori i quali avevano prestato attività lavorativa in favore del medesimo Ente pubblico, senza soluzione di continuità, dapprima in forza di contratti di lavoro “a progetto” e poi in regime di somministrazione a termine, impugnavano alla cessazione definitiva dell’attività lavorativa la estromissione dal servizio e tutti i contratti di lavoro “a progetto” e le missioni intercorse. I lavoratori eccepivano in particolare: la violazione dell’art. 36 dlgs 165/2001, stante la insussistenza di esigenze temporanee ed eccezionali legittimanti il ricorso al lavoro somministrato; la insussistenza dei presupposti di legge per il legittimo ricorso al lavoro “a progetto” e la natura di fatto subordinata dei rapporti di lavoro; l’assegnazione nel corso del rapporto di lavoro delle medesime attività lavorativa, rientranti tra le competenze istituzionali dell’Ente, svolte senza alcuna autonomia e sulla base delle direttive impartite dai dirigenti del servizio, in ragione di un orario di lavoro predeterminato e vincolante, con modalità identiche a quelle dei colleghi dipendenti diretti dell’Ente. Eccepivano inoltre i lavoratori il mancato rispetto delle percentuali di contingentamento fissate dalla contrattazione collettiva e la omessa valutazione dei rischi. Nel giudizio di primo grado il Tribunale rigettava l’eccezione di decadenza formulata dall’Ente per omessa impugnazione di ciascun contratto di lavoro a progetto e di ciascun contratto di lavoro somministrato alle singole scadenze, rilevando che essendosi succeduti i numerosi contratti senza soluzione di continuità, ed avendo i lavoratori svolto la medesima attività lavorativa nel medesimo Ufficio e con le medesime “funzioni”, nessuna decadenza si era di fatto realizzata, in quanto vi era stata la tempestiva impugnazione della estromissione dal servizio e di tutti i contratti alla cessazione dell’attività lavorativa, nei termini fissati dall’art. 39 del dlgs 81/2015. Il Tribunale, sul presupposto della applicabilità alla fattispecie dell’art. 2126 c.c. e dell’art. 36 Dlgs 165/2001, condannava l’Ente a risarcire il danno in favore dei lavoratori individuando per ciascuno di essi un certo numero di mensilità, in applicazione dei principi fissati dalla Suprema Corte con le sentenze n. 5072/2016 e 4914/2016. La Corte d’Appello di Bologna conferma la pronuncia di primo grado sotto il profilo della condanna dell’Ente al risarcimento del danno in favore dei lavoratori, ex art 36 dlgs 165/2001, con riferimento al medesimo numero di mensilità individuato dal giudice di prime cure. Con riferimento alla eccezione di decadenza ( riproposta dall’Ente nel giudizio di appello) la Corte osserva, quanto ai contratti di lavoro a progetto, che nella fattispecie, in costanza di domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti dello stesso soggetto titolare del contratto di collaborazione a progetto a seguito di cessazione per naturale scadenza, non risulta applicabile il disposto di cui all’art. 32 dlgs 183/2010. In tal senso richiama i più recenti arresti giurisprudenziali sul punto (Cass. 10.12.2019 n. 32254; Cass. 8.7.2020 n. 1431). Quanto invece ai rapporti di lavoro somministrato la Corte, richiamato l’orientamento di legittimità secondo il quale vi è necessità di impugnare il singolo contratto di somministrazione all’esito della relativa cessazione, anche allorché venga stipulato un ulteriore contratto prima ancora del decorso del termine di 60 giorni per l’impugnazione, ritiene intervenuta la decadenza rispetto ai pregressi rapporti di lavoro somministrato. Osserva la Corte che le domande proposte dai lavoratori devono essere valutate separatamente rispetto ai singoli contratti sottoscritti, in quanto “l’eventuale illegittimità di un contratto più risalente nel tempo è di per sé idonea all’assorbimento delle ulteriori domande proposte per i successivi, laddove l’accertamento della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato o l’eventuale risarcimento del danno riconosciuto in sua vece, opera dalla iniziale decorrenza ed assorbe tutto il successivo periodo temporale senza che assumano rilievo i successivi contratti stipulati”. Il Collegio si sofferma pertanto sulla disamina dei rapporti di lavoro afferenti i singoli contratti a progetto sottoscritti dai lavoratori in epoca anteriore ai contratti di lavoro somministrato rilevando la sussistenza, nella concreta fattualità del rapporto, degli indici tipici della subordinazione e la genericità del “progetto” assegnato “tanto da non consentire di desumere quale concreta attività fosse l’oggetto di quanto demandato con la collaborazione da realizzarsi con modalità autonoma”. Sottolinea la Corte che “il concreto atteggiarsi del rapporto… con prestazione dell’attività presso la sede (dell’Ente), utilizzando gli strumenti da questo messi a disposizione, negli ordinari orari di lavoro osservati dai dipendenti di questo….ricalca pienamente attività di lavoro subordinato senza alcun livello di autonomia avente ad oggetto l’esecuzione di mansioni non ascrivibili al progetto assegnato quanto piuttosto alla ordinaria attività amministrativa dell’ufficio…”. Secondo la Corte risulta pertanto non censurabile la ritenuta ricorrenza del diritto dei lavoratori al risarcimento del danno in costanza del divieto di conversione del contratto, ai sensi dell’art. 36 dlgs 165/2001. Con riferimento alla posizione dell’unica lavoratrice che aveva prestato attività lavorativa esclusivamente in forza di reiterate missioni a termine, la Corte procede alla disamina dell’ultima missione ritenendola impugnata tempestivamente, evidenziando che ai sensi dell’art. 36 dlgs 165/2001 il ricorso a forme contrattuali flessibili, quali quelle della somministrazione, è possibile solo a fronte di esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale, la cui prova grava sul soggetto utilizzatore delle prestazioni di lavoro. Secondo il Collegio non vi era stata da parte dell’utilizzatore allegazione e prova di indicazioni utili a ravvisare la sussistenza nella fattispecie degli estremi richiesti dalla norma di legge; inoltre “la consecuzione dei contratti”, dalla quale risulta l’impiego del lavoratore con “modalità di fatto continuativa” dal 2011 al 2016, era tale da apparire “negatoria” di una esigenza “esclusivamente temporanea ed eccezionale”; neppure vi era prova secondo la Corte del presupposto di liceità del contratto di somministrazione consistente nella effettuazione della valutazione dei rischi. Sotto il profilo del quantum del risarcimento dovuto il Collegio rileva come, in costanza di ricorrenza dell’an del diritto, seppure riferito al solo contratto di somministrazione impugnato tempestivamente (con decorrenza dall’1.2.2016 al 31.5.2016) “la dichiarata decadenza dai precedenti contratti non va ad incidere sui parametri di liquidazione che deve pertanto in questa sede essere confermata in assenza peraltro di ogni motivi di gravame inerente il quantum liquidato in prime cure”. S.P.