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RAPPORTO DI LAVORO -Tribunale Roma 12.3.2021 – Blocco licenziamenti e cessazione dell’attività
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Data: 12/03/2021
Tipologia: sentenza
Regione: Lazio
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TRIBUNALE DI ROMA, 12.3.2021 – Est. Buonassisi

Licenziamento individuale – Blocco dei licenziamenti per emergenza epidemiologica – Eccezioni – Cessazione dell’attività aziendale – Limiti – Violazione – Nullità del licenziamento.

La cessazione dell’attività aziendale, cui non faccia seguito la messa in liquidazione della società, non costituisce condizione idonea a superare il divieto di licenziamento imposto dall’art. 14 del d. l. n. 104/2020.

Artt. 3 della l. n. 604/1966, 2 del d. lgs. n. 23/2015, 14 del d. l. n. 104/2020.

Il lavoratore, dipendente della società convenuta con la qualifica di vice-capo cuoco, era stato licenziato il 7.9.2020 per giustificato motivo oggettivo, stante l’asserita cessazione dell’attività aziendale. Impugnato il licenziamento per violazione dell’art. 14 del d. l. n. 104/2020, poi convertito nella l. n. 126/2020, con cui era stato prorogato il divieto di licenziamento già previsto dall’art. 46 del d. l. n. 18/2020 convertito nella l. n. 27/2020 e poi dal d. l. n. 77/2020, convertito nella l. n. 126/2020, ne ha dedotto la nullità e comunque l’illegittimità.
In ragione del vizio di nullità fatto valere ha chiesto di essere reintegrato nel posto di lavoro ex art. 2 co. 1 del d. lgs. 23/2015, con condanna al risarcimento del danno conseguente dalla data del licenziamento sino a quello dell’effettiva riammissione al lavoro. In via gradata, ove il licenziamento fosse stato giudicato illegittimo, ha chiesto la condanna della società datrice di lavoro al pagamento dell’indennità risarcitoria, determinata secondo i parametri di cui alla domanda principale, in misura non inferiore a dodici mensilità ai sensi degli artt. 3 e 9 del d. lgs. 23/2015. Mentre in via residuale ha chiesto comunque che fosse riconosciuto il suo diritto al preavviso con condanna al pagamento della relativa indennità sostitutiva.
Il Tribunale, alla luce delle difese svolte dalla società resistente, ha accertato che la dichiarata cessazione dell’attività aziendale trovava riscontro nella sola comunicazione di risoluzione del contratto di appalto di servizi proveniente dalla committente, mentre dalla visura CCIAA non era rilevabile alcuna cessazione dell’impresa, tanto meno la cancellazione della società o la sua messa in liquidazione.
Tali circostanze impedivano l’applicazione del co. 3 dell’art. 14 del d. l. n. 104/2020, a mente del quale il divieto di licenziamento non opererebbe per le società che siano poste in liquidazione con cessazione definitiva dell’intera attività d’impresa.
Il giudice ha quindi accolto la domanda principale dichiarando la nullità del licenziamento con reintegrazione del lavoratore e condanna della società datrice di lavoro al risarcimento del danno.
Si deve precisare che l’eccezione al blocco esaminata dal Giudice è stata modificata a partire dall’art. 8, comma 11, del D.L. 41/2021 (d.l. ”sostegni”) richiedendosi in via alternativa licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società.
Avv. Michelangelo Salvagni

Parole chiave:
Licenziamento individuale