Tribunale di Castrovillari, 4 giugno 2021 (est. Santoro) G.L. c. C.S.S.M.L.
MANSIONI SUPERIORI – ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO – DISCIPLINA PUBBLICISTICA
Art. 52, d.lgs. 165/2001
Un lavoratore chiedeva l’annullamento della delibera del C.d.A. con la quale gli era stato revocato l’ultimo inquadramento, asserendo l’estraneità della propria relazione lavorativa a un rapporto di pubblico impiego contrattualizzato; chiedeva, quindi, il mantenimento del superiore livello acquisito in ragione delle mansioni effettivamente svolte, nonché la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento degli emolumenti retributivi differenziali. Il ricorso è stato dichiarato infondato dal Tribunale di Castrovillari sulla base della qualificazione in concreto di parte resistente come ente pubblico non economico, da cui se ne è dedotto l’assoggettamento del relativo personale alla disciplina pubblicistica di cui al d.lgs.165/2001. I dati valorizzati dal giudice sono stati i seguenti: l’ente resistente riveste la forma giuridica della Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza (I.P.A.B.), non persegue fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, opera come ente non commerciale con criteri imprenditoriali, è assoggettato a controlli, è connotato dal controllo pubblico penetrante e dalla direzione pubblica tramite nomina diretta del consiglio di amministrazione. A tal riguardo, è stata richiamata la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte e della Consulta in base alla quale per l’individuazione degli enti pubblici non economici occorre avere riguardo ad alcuni indici significativi: la loro costituzione solo tramite legge; la finalità non economica ma strumentale alle funzioni statali o dell’ente pubblico di riferimento. Per quel che riguarda in particolare le I.P.A.B., il Tribunale ha dato rilievo al consolidato orientamento della Suprema Corte circa il necessario accertamento in sede giudiziale della natura giuridica di tali enti (Cfr. Cass. 03/01/2017, n. 58). Dalla suddetta operazione qualificatoria il giudice ha dedotto l’assoggettamento del rapporto di lavoro in esame al d.lgs. n. 165/2001 e alla disciplina delle mansioni delineata dall’art. 52, che dispone una particolare regolazione delle mansioni del pubblico dipendente in parte diversa da quella ordinaria contenuta nell’art. 2103 c.c. Si è messa, infatti, in evidenza la giuridica impossibilità per il pubblico dipendente di ottenere, anche in sede giudiziale, l’accertamento del diritto al superiore inquadramento in caso di svolgimento effettivo di mansioni appartenenti alla superiore qualifica, rilevando lo stesso esclusivamente a fini retributivi, secondo quanto chiaramente disposto dal comma 1°, ultima parte, dell’art. 52 T.U.P.I. Richiamando la giurisprudenza, anche più recente (Cass. 13.10.2017, n. 24216), della Suprema Corte, il Tribunale ha sottolineato la ratio di tale scelta legislativa: “la disciplina delle mansioni nell’impiego pubblico contrattualizzato differisce sensibilmente da quella civilistica, perché vengono in rilievo interessi di carattere generale, quali sono quelli dell’efficienza degli uffici pubblici, del pubblico concorso (che secondo la giurisprudenza costituzionale opera anche in caso di inquadramento nella fascia funzionale superiore, cfr. Corte Cost. 29.5.2002, n. 218), del contenimento e della necessaria predeterminazione della spesa, che impongono al datore di lavoro pubblico, fatta eccezione per i casi espressamente previsti dalla legge, di assegnare al dipendente solo compiti che siano corrispondenti alla qualifica di assunzione o a quella legittimamente acquisita per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive.
I.Z.