TRIBUNALE DI BRINDISI – SEZ. LAVORO N. 630/2021 DEL 23/03/21 DEP. IN PARI DATA (EST. OGGETTI) D.G. A./ INAIL RICONOSCIMENTO RENDITA PER LEUCEMIA MIELOIDE ACUTA CONTRATTA DA LAVORATORE ADDETTO A LAVORI IN CENTRALE A CARBONE Art. 13 del D. Lgs. n. 38 del 23 febbraio del 2000 La fattispecie in esame riguarda un lavoratore che prestava la propria attività presso la Centrale Enel Sud di Brindisi, alle dipendenze di aziende appaltatrici, dal 2001 al 2008 con mansioni di operaio addetto alle pulizie industriali, tenuto all’utilizzo di solventi di ogni genere, e dal 2008 in poi con mansioni di autista di mezzi meccanici di auto spurgo e auto aspiratori con movimentazione di rifiuti industriali. Lo stesso, dopo aver espletato le suddette attività lavorative, è risultato affetto dalla patologia “leucemia mieloide acuta”, ossia una malattia caratterizzata dalla presenza di cellule tumorali nel sangue e nel midollo osseo, per la quale in data 27/12/2017 ha presentato denuncia di tecnopatia all’INAIL, respinta per difetto del nesso eziologico. Considerata errata la valutazione effettuata dai sanitari dell’INAIL, il sig. D.G. A. conveniva l’Ente assicurativo in giudizio, al fine di vedersi riconosciuto il diritto ad una rendita vitalizia, previo espletamento di consulenza tecnica. Istruita la controversia, il Giudice di Brindisi, previa ammissione di CTU ed espletamento della prova testimoniale, decideva la causa come segue: Aderendo alle valutazioni effettuate dal CTU, il quale in relazione all’esposizione dell’istante a sostanze nocive rilevava che: “Il ricorrente risulta affetto dalla malattia denunciata e la stessa ha la stessa consistenza funzionale rispetto all’epoca della denuncia”, l’On. Giudice riconosceva, in favore del lavoratore, il diritto alla costituzione di una rendita per inabilità permanente derivante dalla patologia denunciata. Invero, le contestazioni effettuate dall’Inail non risultavano idonee a contrastare le argomentazioni peritali che, ben strutturate, rilevavano come il ricorrente non risulti tenuto a dimostrare il nesso causale tra malattia denunciata e attività lavorativa prestata, stante la c.d. presunzione legale d’origine che vige ogni qualvolta il lavoratore sia in grado di dimostrare di essere stato occupato in una delle lavorazioni morbigene tabellate, esattamente come nel caso de quo. Bensì, essendo la leucemia mieloide acuta considerata dalle “Nuove tabelle delle malattie professionali” pubblicate sulla G.U. N. 169 del 21/07/2008 consequenziale all’esposizione a emissioni di benzene, tipiche di una centrale a carbone, l’onere della prova circa l’origine extra lavorativa della succitata malattia professionale, grava sulla parte resistente. Inoltre, quandanche il caso che ci occupa non fosse rientrato nella categoria delle malattie professionali tabellate, giova evidenziare che la scienza medica concorre all’individuazione delle malattie tipicamente prodotte e determinate dall’esposizione ad agenti patogeni tabellati, ai fini dell’applicabilità della presunzione legale di origine professionale. Pertanto, considerato che “Il rapporto della malattia denunciata con l’agente patogeno suddetto si presenta in termini tali, di assoluta o concreta probabilità, da rendere non necessaria la prova di un nesso causale” (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 2684/90), il Giudice, in ossequio alle conclusioni del CTU, riconosceva una inabilità permanente dell’integrità psicofisica del ricorrente nella misura del 25%. In virtù di tutte le considerazioni sopra esposte il Tribunale di Brindisi accoglieva il ricorso e dichiarava, in favore del ricorrente, il diritto alla costituzione di una rendita per inabilità permanente del 25% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa e, per l’effetto, condannava l’Inail, alla stregua del principio di soccombenza, al pagamento delle spese processuali.