TRIBUNALE DI TARANTO – SEZ. LAVORO N.528/2021 DEL 05/03/21 DEP. IN PARI DATA (EST. DE PALMA) A.C. / INAIL PRESTAZIONE AGGIUNTIVA ALLA RENDITA PER LE VITTIME DI AMIANTO. NEOPLASIA NEUROENDOCRINA POLMONARE. UTILIZZABILITA’ DELLA PROVE RACCOLTE NEL GIUDIZIO PRESUPPOSTO. ART. 2 DEL DM N.30 DEL 12.01.2011 Nella fattispecie in esame, la ricorrente conveniva in giudizio l’INAIL- dopo aver ottenuto, innanzi al medesimo Tribunale, il riconoscimento del diritto al pagamento dei ratei di rendita per morte del congiunto maturati e maturandi dal 17/12/2015 al proseguo, nonché dell’assegno una tantum per morte ex art 85 del D.P.R. 1124/65- per la condanna alla prestazione economica art 2 del D. M. n.30/2011, erogata in aggiunta alla rendita ai superstiti e posta a carico del Fondo per le vittime dell’amianto, istituito presso il succitato ente con la legge finanziaria 2008. L’INAIL, costituitasi tempestivamente, contestava nel merito l’infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. Istruita la causa documentalmente, il Giudice di Taranto, sulla scorta dell’art. 2 D.M. n. 30 del 12.01.2011, dichiarava il diritto della ricorrente al pagamento, in suo favore, dell’indennizzo vittime amianto. A fondamento delle pretese attorie è stato richiamato l’accertamento medico legale prodotto nell’ambito della controversia n.9576/16 r.g., decisa con sentenza definitiva, in virtù della quale è stata riconosciuta non solo l’origine professionale della patologia determinante la morte del congiunto ma anche la sua asbesto-correlazione. In particolare, la perizia disposta nel giudizio presupposto aveva accertato che : “sulla base della storia clinica del paziente, dalla documentazione medica esaminata, e dei dati epidemiologici innanzi citati, considerata la lunga esposizione professionale del signor S. S. che ha lavorato presso lo stabilimento I. di Taranto per più di 30 anni, può ritenersi elevata la probabilità di causalità materiale tra la neoplasia neuroendocrina polmonare contratta dal paziente e l’inquinamento industriale presente all’interno dell’ambiente di lavoro (asbesto, radon, carbone etc)”. Ed è proprio sulla base delle richiamate prove raccolte nel corso del succitato procedimento, in linea con la giurisprudenza di legittimità (richiama Cass. N. 12422/2000 quanto alla utilizzabilità delle prove raccolte in altro giudizio), che l’On. Giudice accoglieva il ricorso condannando l’INAIL al pagamento della prestazione reclamata, maggiorata in virtù degli interessi legali, nonché al pagamento delle spese processuali, alla stregua del principio di soccombenza.