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SALUTE E SICUREZZA – Trib. Taranto 5.5.2021 – Prestazione aggiuntiva alla rendita per vittime dell’amianto
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Data: 05/05/2021
Tipologia: sentenza
Regione: Puglia
Commento:

TRIBUNALE DI TARANTO – SEZ. LAVORO N. 1129/2021 DEL 05/05/21 DEP. IN PARI DATA (EST. DOTT. MAGAZZINO)
M. M./ INAIL
PRESTAZIONE AGGIUNTIVA ALLA RENDITA PER LE VITTIME DI AMIANTO. NEOPLASIA POLMONARE. NON UNIVOCITA’ DELLA ASBESTO-CORRELAZIONE. EFFETTI DEL GIUDICATO PRESUPPOSTO
ART. 1, CO. 241-246, L. 24 DICEMBRE 2007; D.M. 12 GENNAIO 2011 N° 30
Nella fattispecie in esame, il ricorrente conveniva in giudizio l’INAIL dopo aver ottenuto il riconoscimento della patologia “carcinoma polmonare” come malattia professionale e del diritto al relativo indennizzo (richiesto in data 8-13 settembre 2011 e liquidato dall’INAIL solo a seguito di SENTENZA N° 283/19 emessa in data 26 giugno – 24 luglio 2019 dalla SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO della CORTE DI APPELLO DI LECCE, passata in giudicato) per la condanna alla prestazione economica ai sensi del DM n. 30/2011, erogata in aggiunta alla rendita diretta e posta a carico del Fondo per le vittime dell’amianto, istituito presso il suddetto ente con legge finanziaria del 2008.
L’INAIL si costituiva contestando nel merito l’infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, adducendo che la malattia professionale riconosciuta dalla succitata sentenza non sarebbe, in via esclusiva, eziologicamente ricollegabile ad esposizione ad amianto.
Istruita la controversia documentalmente, l’On. Giudice decideva la causa come segue:
A fondamento delle pretese attorie è stata richiamata la sentenza n. 283/2019 resa, inter partes, dalla sez. distaccata di Taranto della Corte d’Appello di Lecce e passata in giudicato, dalla quale si evince il riconoscimento, in ossequio all’accertamento medico legale ivi prodotto, non solo l’origine professionale della patologia denunciata, ma anche la sua asbesto-correlazione.
Invero, l’elaborato peritale richiamato, aveva accertato che: “La eziologia della neoplasia polmonare era da attribuirsi, quanto meno a livello di concausa, alla esposizione all’amianto per un periodo di circa 25 anni, nel corso dell’espletamento delle mansioni lavorative di manovale ed imbragatore e addetto alla movimentazione dei minerali in cokeria e acciaieria”.
Ed è proprio sulla base delle richiamate prove, raccolte nel corso del giudizio tenutosi innanzi alla Corte d’Appello, in linea con la giurisprudenza di legittimità (richiama in particolare Cass. N. 4352/2019 e N. 7364/2012 quanto alla utilizzabilità delle prove raccolte in altro giudizio e Cass. N. 27952/2018 quanto al riconoscimento circa l’efficienza causale di “Ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, potendosi escludere l’esistenza nel nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l’infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni”) che l’On. Giudice accoglieva il ricorso condannando l’INAIL al pagamento della prestazione reclamata, maggiorata in virtù degli interessi legali, nonché al pagamento delle spese processuali, alla stregua del principio di soccombenza.
Osserva in particolare il Giudice di Taranto che la prestazione de qua è liquidabile di Ufficio dall’Inail e che il presupposto è l’avvenuta costituzione della rendita per malattia asbesto-correlata – di talche’, notiamo, non è applicabile la sanzione di cui al c.d. principio di infrazionabilità del credito a fronte della sua successiva rivendicazione .
Che non osta neppure il tipo di patologia accertata, o la sua qualificazione come patologia multifattoriale – anche da amianto – non univocamente asbesto-correlata.
Il Giudice adito, pertanto, conclusivamente valutando la perizie e le sentenze rese inter partes, e gli effetti del giudicato, giacchè “..l’efficacia del giudicato si estende alle questioni che costituiscono presupposti logicamente e giuridicamente ineliminabili della statuizione finale” – cita Cass. Sez. lav. 7/2/2019 n. 3699 – quanto alla accertata asbesto-correlazione della patologia oggetto della costituita rendita, dichiara il rivendicato diritto all’indennizzo vittime amianto.