(EST. DOTT. COSIMO MAGAZZINO) EREDI L.D. / MINISTERO DELLA DIFESA RISARCIMENTO DANNI NON PATRIMONIALI IURE HEREDITARIO ART. 2087 C.C. Con ricorso introduttivo depositato il 17 ottobre 2019, i ricorrenti, nella qualità di eredi del de cuius, convenivano in giudizio, innanzi al Giudice del Lavoro di Taranto, il Ministero della Difesa onde vedersi riconoscere il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale (biologico e/o esistenziale e/o morale) assertivamente subito da de cuius, oltre accessori e rifusione di spese. In particolare, i ricorrenti deducevano che il de cuius era stato dipendente civile del Ministero e che, a causa delle mansioni espletate (aggiustatore – congegnatore), era rimasto costantemente esposto a molteplici sostanze chimiche altamente tossiche, tra cui l’amianto. I ricorrenti affermarono che al de cuius era stato diagnosticato il mesotelioma pleurico per la prima volta nell’agosto 2018, e che la predetta patologia ne aveva poi determinato il decesso, a causa della mancanza di DPI idonei sul luogo di lavoro. Rilevavano infine, che nell’ottobre 2019, l’Inail aveva riconosciuto l’esposizione professionale a sostanze tossiche, concedendo la rendita ai superstiti. Costituitosi il Ministero, eccepì preliminarmente il difetto di giurisdizione dell’A.G. O, rilevò, inoltre, la nullità del ricorso ed infine sostenne l’infondatezza e l’insussistenza del nesso eziologico deducendo che il datore di lavoro aveva predisposto gli accorgimenti tecnici più idonei a salvaguardare la salute dei lavoratori. Terminata la fase istruttoria che si concretizzò nell’espletamento della prova testimoniale, della C.T.U., nonché di “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell’art. 221, co. 4, D.L. 19 maggio 2020 n. 34, il Giudice ha deciso la causa come segue: Preliminarmente, con riguardo all’eccezione sul difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero, il Giudice, richiamando talune pronunce della Suprema Corte afferma la sussistenza della giurisdizione dell’A.G.O. In particolare, con la sentenza del 1° Marzo 2012 n. 3183, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, aveva rilevato che, nelle intenzioni del legislatore, la giurisdizione del giudice amministrativo ha carattere eccezionale e che, di conseguenza, onde evitare un frazionamento della tutela giurisdizionale, nel caso in cui un lavoratore deduca un inadempimento unitario dell’amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il 30/06/1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore tale data. Con la pronuncia del 17 ottobre 2014 n. 22034, la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, affermò invece che, con riguardo al pubblico impiego, in caso di domanda di risarcimento danni derivante da una lesione dell’integrità psicofisica da esposizione ad amianto, se la patologia è stata diagnosticata in data successiva al 30 giugno 1998 la giurisdizione è del giudice ordinario. Con riguardo alla competenza per materia, il Giudice richiama la pronuncia della Corte di Cassazione – Sezione lavoro, dell’08 ottobre 2012 n. 17092, nella quale la Suprema Corte rilevò che, ai sensi dell’art. 409 n. 1 c.p.c., per controversie relative ai rapporti di lavoro subordinato debbono intendersi, non avendo rilevanza la non coincidenza delle parti in causa con quelle del rapporto di lavoro, anche quelle relative alle obbligazioni che si ricollegano direttamente al rapporto, se questo si presenta come antecedente presupposto necessario. Il Giudice disattende inoltre l’eccezione di nullità e di inammissibilità della domanda sollevata dal Ministero resistente. Per quanto concerne l’eccezione di nullità, il Giudice afferma che nell’atto introduttivo sono sufficientemente esposti gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda. La Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, con la pronuncia n. 16/01/2007 n. 820, rilevò, infatti, che la nullità dell’atto introduttivo per omessa determinazione dell’oggetto della domanda nonché per omessa indicazione degli elementi di fatto e diritto posti a fondamento della stessa, è ravvisabile solo ove, a seguito di un esame complessivo della domanda, risulti impossibile da individuare l’esatta pretesa del ricorrente e il resistente non possa, di conseguenza, adeguatamente, esercitare il proprio diritto di difesa. Per quanto concerne l’inammissibilità della domanda in quanto, a parere del Ministero, l’indennizzo di competenza Inail coprirebbe esaustivamente il danno subito dal de cuius, il Giudice richiama la pronuncia della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro del 10 aprile 2017 n. 9166 ove la Suprema Corte rilevò che: “Le somme eventualmente versate dall’Inail a titolo di indennizzo ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non possono considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato o ammalato, sicchè, a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore di lavoro, il risarcimento dei danni connessi all’espletamento dell’attività lavorativa (nella specie, per demansionamento), il giudice adito, una volta accertato l’inadempimento, dovrà verificare se, in relazione all’evento lesivo ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stabilite dal D.P.R. n. 1124 del 1965, ed in tal caso, potrà procedere, anche di ufficio, alla verifica dell’applicabilità del decreto citato, ossia all’individuazione dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa (c.d. “danni complementari”), da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile; ove siano dedotte in fatto dal lavoratore anche circostanze integrati gli estremi di un reato perseguibile di ufficio , potrà pervenire alla determinazione dell’eventuale danno differenziale, valutando il complessivo valore monetario del danno civilistico, secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, dal quale detrarre quanto indennizzabile dall’Inail, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, ed a tale ultimo accertamento procederà pure dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all’indennizzo, ed anche se l’Istituto non abbia in concreto provveduto all’indennizzo stesso”. Seguendo tale percorso logico-giuridico, il Giudice, sulla base alla specifica prospettazione formulata in ricorso, precede all’individuazione dei danni richiesti ovvero del danno biologico terminale e del danno morale terminale. Il primo deve intendersi come il danno alla salute che conduca il soggetto alla morte dopo un apprezzabile lasso di tempo, da liquidarsi come danno biologico temporaneo, in quanto limitato al periodo di tempo intercorrente tra la lesione e la morte, a prescindere dalla consapevolezza che di esso abbia avuto il de cuius. Il danno morale terminale deve intendersi, invece, puramente come “sofferenza interiore” o “interiorizzazione intimistica della sofferenza”, da ricollegare alla coscienza non della solo patologia e/o gravità della stessa ma, appunto, della verosimile imminenza della morte. Ne deriva che, nel caso di specie, non vi è alcun esonero, nemmeno parziale, rispetto alla responsabilità del datore di lavoro in quanto si è presenza di un’ipotesi in cui non vi è alcuna copertura assicurativa dell’Inail. Trattasi, invero, di danni complementari il cui importo è totalmente a carico del datore di lavoro ove si dimostri una condotta violativa dell’art. 2087 c.c. Superate tali eccezioni preliminari, il Giudice procede ad esaminare la controversia nel merito. In particolare, preliminarmente richiama le conclusioni del CTU, le quale dovevano ritenersi condivisibili in quanto adeguatamente motivate e prive di vizi logico-giuridici. In particolare, il CTU concluse nei seguenti termini: “…L. D. era affetto da mesotelioma pleurico epitelioide maligno e tale patologie è stata causa del suo decesso. Esiste elevata probabilità che l’attività lavorativa svolta dal dante causa sia stata causa della malattia denunciata. Il danno biologico che la patologia neoplastica mesotelioma pleurico ha determinato può essere stimato in misura di 80% da agosto 2018 fino alla data del decesso avvenuto in data 20.06.2019”. Nel proprio elaborato peritale il CTU tenne conto delle mansioni svolte dal de cuius nell’espletamento dell’attività lavorativa, richiamando altresì le particolari attività lavorative che hanno comportamento un’esposizione significativa ad amianto e ad altre sostanze nocive. Nondimeno, ebbero notevole rilevanza sia le prove testimoniali che hanno confermato l’esposizione del lavoratore a sostanze nocive e la mancanza di idonee protezioni nonché l’accertamento operato da parte dell’Inail in ordine al riconoscimento della rendita ai superstiti. Per quanto concerne la responsabilità dell’imprenditore ex. art. 2087 c.c., il Giudice rileva che, stante la pronuncia della Corte di Cassazione – Sez. Lavoro del 14 maggio 2014 n. 10425, la condotta del datore di lavoro deve essere sanzionata anche nel caso di omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica del lavoro nel luogo di lavoro. Ne deriva che, in caso di danno derivante dall’esposizione ad amianto, l’onere della prova circa la predisposizione di tutte le misure generiche di prudenza, necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, è a carico del datore di lavoro. Il Giudice afferma inoltre che la responsabilità ex. art. 2087 c.c. permane anche quando il nesso eziologico è configurabile a livello di concausa. A ciò deve inoltre aggiungersi che in sede civile il grado di probabilità richiesto dal nesso eziologico è inferiore rispetto a quanto richiesto in sede penale. Infatti, nel primo caso è richiesto un grado di probabilità che si estrinseca nel “più che probabile che non” mentre, nel secondo caso, è richiesto la certezza oltre ogni ragionevole dubbio. Lo standard della c.d. certezza probabilistica richiesto ai fini della configurabilità della responsabilità civile va individuata tenendo conto degli elementi di conferma e di esclusione di altri possibili percorsi alternativi disponibili in relazione al caso concreto. Alla luce di quanto esposto, il Giudice rileva che il mero dubbio circa la sussistenza di una possibile alternativa eziologica non risulta essere sufficiente ad elidere, nel caso concreto, la connessione causale individuata con l’attività lavorativa, suffragata da una maggiore probabilità logica in applicazione del principio di equivalenza causale e della regola più che probabile che non. In capo al datore di lavoro sussistono invero precisi obblighi di protezione. Tali obblighi non si estrinsecano solo nella predisposizione di DPI ma anche in una attività di controllo che ha il fine di evitare che alcuni comportamenti dei lavoratori rendano inutili o insufficienti i DPI predisposti dal datore di lavoro. Il datore di lavoro ha quindi il dovere di proteggere l’incolumità dei lavoratori anche contro i loro comportamenti imprudenti o negligenti. Tuttavia, il comportamento del lavoratore comporta l’esonero del datore di lavoro solo ove la condotta del dipendente sia abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute nonché atipica ed eccezionale, così da porsi come causa esclusiva dell’evento. Dopo aver accertato la sussistenza della responsabilità datoriale, il Giudice procede alla liquidazione del danno. Con riguardo al danno biologico, previo richiamo della definizione fornita dal Codice delle Assicurazioni Private, il Giudice del Lavoro di Taranto procede a delineare i caratteri di tale danno. Trattasi di un danno non patrimoniale ex. art. 2059 c.c. che riguarda il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost) e, più in particolare, la menomazione dell’integrità psicofisica del soggetto al cui interno vanno ricompresi sia il c.d. danno estetico sia il c.d. danno alla vita da relazione. Successivamente il Giudice procede a richiamare due pronunce della Corte di Cassazione (Cass. SS. UU. 11 novembre 2008 n. 26972 e Cass. Sez. III. 30 giugno 2011 n. 14402). Con la prima pronuncia la Suprema Corte rilevò che nell’applicazione delle Tabelle di liquidazione previste dalle Tabelle di Milano non si poteva non tenere conto di valutazioni equitative ex. art. 1126 c.c. nonché della possibilità di uniformarsi a casi analoghi. Con la seconda pronuncia invece, la Corte di Cassazione sancì che ai fini della liquidazione, oltre all’applicazione delle tabelle di cui sopra doveva tenersi conto di aspetti equitativi, relazionali nonché del c.d. danno esistenziale. Nel caso di specie, rileva il Giudice, stante i principi enunciati dalla Cass. Sez. III, 31 ottobre 2014 n. 23183 e Cass. Sez III 19 ottobre 2016 n. 21060, il danno alla salute che conduce il soggetto alla morte, dopo un apprezzabile lasso di tempo deve essere liquidato come danno biologico temporaneo, limitatamente al periodo tra la lesione e la morte, prescindendo dalla consapevolezza che di esso abbia avuto il de cuius. Nella circostanza in cui, invece, il de cuius si renda conto dell’approssimarsi della morte, si configura il c.d. danno catastrofale il quale va inteso come sofferenza interiore o “interiorizzazione intimistica della sofferenza”, da ricollegare alla coscienza non della sola patologia e/o della gravità della stessa ma, appunto, della verosimile imminenza della morte. Tale danno, argomenta il Giudice, richiamando altresì alcune pronunce della Suprema Corte (tra cui Cass. SS. UU. 22 luglio 2015 n. 15350), va tenuto distinto dal c.d. danno “tanatalogico” il quale è legato alla perdita della vita in sé e per il quale, il tempo intercorso tra lesione e morte è da considerarsi non sufficiente ai fini del risarcimento. Infatti, richiamando i principi della pronuncia di cui sopra, il giudice afferma che stante il brevissimo tempo trascorso tra lesione e morte “il de cuius non farebbe in tempo ad acquisire il diritto al risarcimento nella propria sfera giuridica per trasmetterlo poi in via successoria agli eredi, sicché il preteso diritto sorgerebbe alla sua morte, dunque in difetto di un titolare che possa farlo valere.” Ne deriva quindi, che ai fini del risarcimento del danno è necessario che intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte da essa determinata. Infine, con riguardo al danno c.d. “terminale”, il Giudice richiama i parametri di quantificazione elaborati dal Tribunale di Milano. Tali parametri, individuati sulla base di criteri valutativi, sono i seguenti: 1) Unitarietà e onnicomprensività: Tale parametro ricomprende, all’interno della definizione del danno terminale, ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente. 2) Durata limitata. In tale caso, la durata massima del danno terminale è 100 giorni. 3) Coscienza. È necessaria la percezione della fine imminente. Ne deriva che non avrà diritto al risarcimento del danno terminale, il soggetto che prima del decesso abbia versato in stato di incoscienza. 4) Intensità decrescente e metodo tabellare. Stante gli studi medico-legali in materia, il danno tende a decrescere con il passare del tempo e di conseguenza si può ritenere che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all’evento lesivo per poi diminuire nella fase successiva. 5) Introduzione di un correttivo volto a valorizzare situazioni di eccezionali gravità, correlato da uno straordinario sconvolgimento emotivo. Trattandosi di situazioni che accadono nell’immediatezza dell’evento di danno terminale, e che prevede che il Giudice possa procedere ad una liquidazione del danno, attraverso una valutazione personalizzata ed equitativa, sino ad un massimo di 30.000 euro. 6) A partire dal quarto giorno, il Giudice potrà procedere alla personalizzazione del danno, attraverso valutazioni personalizzate ed equitative, entro il limite del 50%. 7) Valori convenzionali, nell’individuazione del valore del danno, che stante quanto detto in precedenza, tende a decrescere con il passare del tempo, partendo dal quarto giorno nella misura di euro 1.000 sino al centesimo giorno, in una valutazione pari a 98,00 euro, con la possibilità di personalizzazione del danno entro il limite del 50%. Tale personalizzazione, stante gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, rende necessario, ai fini della propria configurabilità, che la parte lesa, alleghi e dimostri circostanze di fatto, tipiche della fattispecie concreta, tali da superare le conseguenze ordinarie. Alla luce di quanto innanzi esposto, il giudice ritiene di liquidare in favore dei ricorrenti, jure hereditatis, il danno biologico terminale ed il danno morale catastrofale patiti dal de cuius. In particolare, il Giudice liquida il danno biologico (temporaneo assoluto) nella misura di euro 29.400,00 per il periodo dall’agosto 2018 alla data del decesso, pari al prodotto tra 98,00 e i 300 giorni circa in cui vi fu un grave danno alla salute. Tenendo inoltre conto che il decesso del de cuius è avvenuto all’età di 80 anni e quindi non molti anni prima della durata media di vita, secondo gli indici ISTAT, ma considerando l’intensa sofferenza patita a causa della consapevolezza dell’incombere dell’exitus, liquida il danno terminale nella misura 10.000 euro per i primi tre giorni e 27.701 per gli ulteriori 27. Pone, infine, a carico della convenuta, stante il principio di soccombenza, le spese processuali.