L’Invito della commissione a revocare o riformulare la proclamazione dello sciopero e’ atto endoprocedimentale non impugnabile al TAR
ART. 13, co.1, lett. d) Legge 12 giugno 1990, n. 146
Il TAR per il Lazio ha rigettato il ricorso proposto da ORSA – Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base Settore Ferrovie per l’annullamento della nota del 1° aprile 2015 della Commissione recante “indicazione immediata ai sensi dell’art. 13 co. 1 lett. d) della l. n. 146/90 come modificata dalla l. n. 83/200”. Orsa, in qualità di organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale, proclamava uno sciopero della durata di 24 ore del personale addetto al servizio di trasporto ferroviario passeggeri dipendente della Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. in risposta all’avvio di procedure di licenziamento per riduzione del personale. La Commissione, con atto indirizzato alle organizzazioni sindacali e alla Nuovo Trasporti Viaggiatori, indicava in via d’urgenza ex art. 13, co. 1, lett. d) della L. n. 146/1990, la seguente violazione: “eccessiva durata della prima azione di sciopero e mancata individuazione delle prestazioni indispensabili”, invitando l’organizzazione sindacale “a ridurre la durata dell’azione di sciopero ad otto ore secondo criteri di congruità e ragionevolezza” di cui alla L. n. 146/1990. Contestualmente, la Commissione sollecitava le parti ad adottare ogni iniziativa utile a favorire il raggiungimento di un’intesa sui minimi di servizio e, nelle more della sottoscrizione di tale intesa, invitava l’azienda a predisporre unilateralmente un piano di servizi che individuasse un contingente minimo di personale addetto, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili a tutela dei cittadini utenti. L’Orsa, pur riducendo la durata dello sciopero come richiesto, con ricorso impugnava la nota della Commissione lamentando sostanzialmente che essa, con il provvedimento impugnato, avrebbe abdicato al proprio ruolo di Ente regolatore affidando direttamente all’azienda la predisposizione del piano servizi con l’individuazione del contingente minimo di personale addetto al fine di assicurare le prestazioni indispensabili a tutela degli utenti. La Commissione e la Nuovo Trasporti Viaggiatori si costituivano in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse in ragione della natura endoprocedimentale dell’atto impugnato. Il TAR del Lazio ha accolto l’eccezione di difetto di interesse del ricorso, dichiarando quest’ultimo inammissibile e rigettandolo in quanto il provvedimento adottato dalla Commissione ai sensi dell’art. 13, co. 1, lett. d) della L. n. 146/1990, avrebbe unicamente la funzione di avvertire il destinatario circa profili di illegittimità rilevanti in ordine alla proclamazione dello sciopero con invito a revocarlo o riformularlo, prima dell’apertura di un procedimento repressivo o sanzionatorio. Pertanto, secondo il Giudice amministrativo, il punto di vista dell’amministrazione, ove non accompagnato dall’esercizio dell’autorità, non può valere a determinare una oggettiva lesione della sfera giuridica di chi vi è sottoposto.