Corte costituzionale
SICUREZZA SOCIALE – Corte cost. 13.04.21 n. 63 – Inabilità
Data: 13/04/2021
Tipologia: sentenza
Commento:

Corte costituzionale, 13 aprile 2021, n. 63 – Pres. Coraggio, Red. Navarretta – Inabilità permanente: nel grado di menomazione si deve tenere conto delle situazioni preesistenti –
Art. 13, c. 6°, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 23/02/2000, n. 38.

La Corte Costituzionale ha dichiarato che l’art. 13, comma 6, secondo periodo, del d.lgs. n. 38 del 2000 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il grado di menomazione dell’integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti, deve essere rapportato non all’integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, secondo quanto dispone il primo periodo del comma 6 dell’art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000. La Corte ha sottolineato l’evidente vulnus ai danni dell’assicurato, che irragionevolmente si vede privato di una piena stima del danno biologico. Tale pregiudizio per l’assicurato non trova alcuna giustificazione nella scelta legislativa di preservare a suo favore la rendita liquidata in base al vecchio sistema valutativo parametrato sulla capacità lavorativa generica. L’infortunio sul lavoro o la malattia professionale colpiscono, infatti, il lavoratore nel suo bene più prezioso, la salute, e questo impone una tutela che affonda le proprie radici nell’art. 38 Cost. La mancata estensione alle patologie concorrenti di cui al secondo periodo dell’art. 13, comma 6, del d.lgs. n. 38 del 2000 della “formula Gabrielli”, che non comporta alcun rischio di duplicazione di indennizzi, risulta irragionevole, ove si consideri che la medesima viene adottata come tecnica che valorizza l’aggravamento della patologia concorrente, quando la preesistenza neppure aveva una eziologia lavorativa. Solo l’estensione della disciplina di cui al primo periodo della disposizione consente, dunque, di evitare una irragionevole disparità di trattamento, in contrasto con l’art. 3 Cost., nella disciplina delle patologie concorrenti. Il primo periodo del comma 6 consente, infatti, una piena stima del danno biologico anche nei casi in cui la preesistente malattia non abbia una eziologia lavorativa, sicché, onde evitare la denunciata irragionevole disparità di trattamento, la sua disciplina deve essere estesa ai casi in cui la preesistente patologia concorrente abbia origine lavorativa, garantendo così in tutte le fattispecie di tecnopatie i cui effetti risultino aggravati dalla patologia concorrente la piena stima del danno biologico.

Parole chiave:
Invalidità e inabilità inps