L’articolo 1 del decreto legge n. 56 del 2021, apportando modifiche all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, interviene sulla disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, prevedendo che le amministrazioni, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all’articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilita’ dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalita’ di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarita’, continuita’ ed efficienza, nonche’ nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. Tali disposizioni si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza connessa al COVID -19.
(GU n.103 del 30-4-2021)
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