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RAPPORTO DI LAVORO – Trib. Catanzaro 19.03.2021, n. 206 – Progressioni economiche e contratto applicabile
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Data: 19/03/2021
Tipologia: sentenza
Regione: Calabria
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Tribunale di Catanzaro, 19 marzo 2021, n. 206 (est. Costarella) – A. R. c. ASP
INDIVIDUAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE – PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE – RISARCIMENTO DEL DANNO DA PERDITA DI CHANCHE
Art. 31 d.lgs. n. 165/2001; art. 2112 c.c.; c.c.n.l. 7 aprile 1999

La ricorrente contestava l’applicazione al rapporto di lavoro del c.c.n.l. Enti Locali in luogo del c.c.n.l. Sanità e il conseguente mancato riconoscimento del diritto alla progressione economica orizzontale dalla categoria D1/ p.e. D3 del c.c.n.l. Enti Locali alla categoria D1/ p.e. D4 del c.c.n.l. Sanità, convenendo, pertanto, in giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale, in qualità di datore di lavoro.
In merito alla prima questione controversa, l’istante riferiva di essere stata assunta nel 1998 presso il servizio socio-psico-pedagogico, istituito dalla Regione Calabria e di essere stata trasferita, nel 2008, all’A.S.P., con un contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, che la inquadrava nella categoria D1, posizione economica D2. Dopo una prima attribuzione, nel 2009, della fascia economica superiore D1/ p.e. D3, la ricorrente presentava domanda di partecipazione alla procedura per la progressione economica orizzontale, avviata dall’Azienda Sanitaria nel 2015. La stessa lavoratrice, con delibera dell’Amministrazione, veniva esclusa dalla suddetta selezione, poiché ritenuta soggetta all’applicazione del c.c.n.l. Enti locali e non del contratto collettivo della Sanità, in quanto proveniente dalla Regione.
Il Tribunale ritiene che non vi siano dubbi circa l’applicabilità alla ricorrente del c.c.n.l. comparto Sanità, in quanto l’art. 31 d.lgs. n. 165/2021, in materia di trasferimento di attività, prevede che al personale che passa alle dipendenze di altro soggetto pubblico o privato, si applichi l’art. 2112 c.c., fatte salve eventuali disposizioni speciali. Opera, quindi, nel caso di specie, il principio giurisprudenziale secondo il quale ai lavoratori che passano alle dipendenze dell’impresa incorporante continua ad applicarsi il contratto collettivo che regolava il rapporto presso l’azienda cedente solamente nel caso in cui l’impresa cessionaria non applichi alcun contratto collettivo; in caso contrario, invece, la contrattazione collettiva dell’impresa cedente è sostituita da quella applicata nell’impresa cessionaria, anche se più sfavorevole (Cass. civ., sez. lav., 13/05/2011, n. 10614).
Con riguardo alla seconda questione controversa, il giudice, preliminarmente, non accoglie la domanda avente ad oggetto l’accertamento del diritto alla progressione economica orizzontale ex art. 30, comma 1, lett b), del c.c.n.l. del 7 aprile 1999, poiché, ai sensi dei successivi artt. 31 e 35, essa non è attribuita in via automatica, ma in base ai criteri previsti dal contratto collettivo integrativo e nei limiti delle risorse finanziarie esistenti (Cass. civ., sez. lav., 22/05/2018, n. 12562).
Il Tribunale rigetta la richiesta subordinata relativa al pagamento delle differenze retributive derivanti dall’inquadramento nella fascia economica D3 in luogo di quella superiore D4, ritenendo che non sia stato provato dalla ricorrente che la retribuzione, percepita in forza dell’inferiore posizione economica, leda il principio di proporzionalità e sufficienza ex art. 36 Cost.
Il giudice rigetta, altresì, la domanda subordinata di risarcimento del danno da perdita di chanche, argomentando che la richiesta di risarcimento del danno in questione deve essere suffragata dalla prova, anche solo presuntiva e basata sul calcolo delle probabilità, del nesso di causalità tra l’inadempimento datoriale e il danno sofferto, al fine di rilevare l’effettiva e concreta sussistenza della possibilità di ottenere la qualifica superiore (App. Milano, sez. lav., 10/11/2020, n. 579).
Nel caso di specie, non sussiste alcuna responsabilità risarcitoria della parte resistente dal momento che, anche qualora l’ASP avesse applicato al rapporto di lavoro il contratto della Sanità, la ricorrente non avrebbe potuto partecipare alla selezione per la progressione economica orizzontale, perché non in possesso di uno dei requisiti essenziali di ammissione, previsti dal relativo avviso di selezione (anzianità pari ad almeno 48 mesi, al 31.12.2012, nella fascia economica posseduta. La ricorrente, infatti, aveva acquisito la categoria D3 soltanto nel 2009 e pertanto, al 2012, non aveva potuto maturare l’anzianità richiesta dal bando).
Mariagiulia Ricci

Parole chiave:
Contratto collettivo, Danno patrimoniale, Lavoro pubblico, Mansioni e qualifica