Trib. Genova, 7 gennaio 2021, n. 12 (Est.: Grillo) – P.M.T. c. Ospedale Policlinico S.M. Rapporto di lavoro pubblico – Procedimento disciplinare – Sospensione – Condotta penalmente rilevante Art. 4 l. 97/2001; Art. 91, co. 1, d.P.R. 3/1957; Art. 55-ter co.1,d. lgs. 165/2001; Art. 314 c.p.
L’art. 4 l. 97/2001 prevede la sospensione del pubblico dipendente in caso di condanna, anche non definitiva, per la commissione dei reati indicati all’art. 3 (artt. 314, primo comma, 317, 318, 319,319-ter, 319-quater e 320 c.p. e art.3l.1383/1941). Pronunciandosi sulla natura di tale sospensione obbligatoria, la Corte costituzionale (sent. n. 145/2002) ha ritenuto l’automatismo della sospensione coerente con la tutela dell’interesse generale al buon andamento della pubblica amministrazione e con la tutela del rapporto di fiducia tra cittadini e quest’ultima; tale interesse potrebbe, infatti, essere pregiudicato dalla permanenza in servizio di un dipendente condannato per taluno dei delitti indicati dall’art. 3 l. 97/2001. Il Giudice delle leggi, inoltre, ha affermato l’irrilevanza del nesso funzionale tra delitto ed attività lavorativa svolta presso l’ufficio, essendo condizione necessaria e sufficiente per giustificare il provvedimento di sospensione la condanna di un pubblico dipendente per uno dei reati indicati dall’art. 3. Nel caso di specie, M.T.P., dipendente amministrativa di un ospedale, era stata sospesadal servizio, a seguito della condanna in primo grado per la commissione, tra gli altri, del reato di cui all’art. 314 c.p. La stessa aveva, infatti, sottratto medicinali ed altri beni, di appartenenza di altra struttura ospedaliera, alle dipendenze della quale operava M.I., soggetto con il quale la ricorrente agiva in concorso, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso. La lavoratrice contestava il fatto che la condotta a lei imputata non fosse stata posta in essere in danno del proprio datore di lavoro pubblico, ma di altra azienda ospedaliera (dovendosi, pertanto, assimilare la sua figura a quella di un normale cittadino, condannato quale concorrente estraneo di un reato proprio), ed il fatto che potesse essere prevista l’estensione della punibilità del concorrente extraneus (prevista dall’art. 321 c.p.). Secondo il giudice, tuttavia, il mancato richiamo dell’art. 321 c.p., da parte dell’art. 4, non impedisce che la sospensione cautelare colpisca coloro che siano stati condannati per concorso eventuale nei reati dell’intraneus, sulla base di quanto previsto dall’art. 110 c.p., che estende la responsabilità penale a tutti coloro che abbiano concorso nel medesimo reato. Quanto alle esigenze di tutela cautelare, le stesse sono ritenute configurabili, in quanto “il consapevole concorso nell’abuso delle funzioni di altro soggetto qualificato, ben può determinare la sussistenza di quelle esigenze di tutela, del buon andamento della pubblica amministrazione e della fiducia dei cittadini, che giustificano l’adozione della sospensione”. Rispetto all’aver commesso il reato nei confronti di un ente pubblico diverso da quello alle cui dipendenze la ricorrente lavorava, infine, il giudice ritiene irrilevante tale circostanza, e conferma l’applicabilità del provvedimento di sospensione, richiamando pronunce della giurisprudenza amministrativa che, in materia di rapporti di lavoro non privatizzati, avevano ritenuto non necessaria lasussistenza di una “connessione qualificata tra i fatti di reato e l’ufficio presso il quale il dipendente presta servizio” (tra le altre, Tar Milano, Sez. III, 16.3.2020, n. 484).