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RAPPORTO DI LAVORO – Trib. Genova 10.3.2021 – Licenziamento per gmo e ticket licenziamento
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Data: 10/03/2021
Tipologia: sentenza
Regione: Liguria
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Trib. Genova, 10 marzo 2021 (Est.: Scotto) – D.A. c. I.N.P.S.
Rapporto di lavoro – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Ticket licenziamento
Art. 2, co. 31 l. 92/2012; Art. 24, co. 4 l. 223/1991

In seguito al licenziamento di due lavoratori, l’Inps chiedeva ad A.D. il pagamento del contributo di licenziamento di cui all’art. 2, co. 31 l. n. 92/2012.
Il ricorrente si opponeva a tale richiesta, richiamando quanto previsto dall’art. 2, co. 34 l. 92/2012, che esclude l’obbligo di versamento del ticket, nel settore dell’edilizia, per i casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato dovuti a completamento delle attività e chiusura di cantiere. Tale eccezione è da ricondursi alla specificità del settore, ove risulta frequente il ricorso a prestazioni lavorative legate a singole fasi di lavoro, all’espletamento delle quali il lavoratore può essere legittimamente licenziato: il recesso costituisce evento frequente ed ordinario nel settore edile, risultando, quindi, eccessivamente oneroso addebitare al datore il pagamento del contributo in oggetto. Tale eccezione, tuttavia, si applica soltanto ove il licenziamento sia legato alla normale conclusione delle attività del cantiere al quale il lavoratore sia adibito.
Nel caso in esame, ad avviso del giudice, il recesso era da considerarsi, invece, soggetto all’obbligo di pagamento del ticket per due ordini di motivi.
Innanzitutto, il datore di lavoro, nell’ambito delle comunicazioni Unilav inviate al Ministero del lavoro e delle denunce contributive trasmesse all’Inps, aveva qualificato il recesso quale licenziamento per giustificato motivo oggettivo (in proposito, da ultimo, cfr. Circ. Inps n. 40/2020).
In secondo luogo, era stata la stessa azienda, in comunicazione trasmessa all’Inps, in sede di opposizione alla richiesta di pagamento del contributo, a dichiarare che la motivazione del recesso non fosse la chiusura di un unico cantiere, “ma la chiusura di tutti i piccoli cantieri allora attivi e la mancanza di nuovi piccoli cantieri da aprire” (circostanza riportata anche nelle lettere di licenziamento inviate ai lavoratori).
Era stato, pertanto, lo stesso datore a ricondurre la causa del licenziamento ad una contrazione dell’attività imprenditoriale e, quindi, alla generale fattispecie di giustificato motivo oggettivo, circostanza che rendeva dovuto il pagamento del relativo ticket.

Parole chiave:
Licenziamento individuale