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Tribunale
RAPPORTO DI LAVORO – Trib. Ivrea 20.04.2021, n. 1452 – Sospensione cautelare
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Data: 20/04/2021
Tipologia: ordinanza
Regione: Piemonte
Commento:

Tribunale ordinario di Ivrea, 20 aprile 2021, ordinanza (Est. D’Amelio)
Lavoratore indagato per reato non colposo – sospensione dal servizio e dalla retribuzione – legittima sospensione cautelare – esclusione – nullità
Art. 7 L. n. 300/1970
Art. 228 CCNL Terziario

La pronuncia del Tribunale ordinario di Ivrea costituisce l’esito di un reclamo promosso avverso una precedente pronuncia, resa in sede cautelare dal medesimo Ufficio, avente ad oggetto il rapporto tra procedimento disciplinare e sospensione cautelare.
La vicenda de qua merita un breve preliminare approfondimento: il lavoratore all’esito di una perquisizione domiciliare veniva arrestato per “detenzione e produzione di droga”. In seguito, il Tribunale del riesame sostituiva la misura degli arresti domiciliari con l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, in quanto sospettato di detenzione e produzione di sostanze stupefacenti. Nel periodo compreso tra l’arresto e la sostituzione della misura cautelare, il datore di lavoro aveva disposto la sospensione del lavoratore dal servizio e dalla retribuzione in applicazione dell’art. 228 CCNL terziario, sul presupposto della misura di privazione della libertà personale. Il datore di lavoro, nonostante la comunicazione da parte del lavoratore della disponibilità a rendere nuovamente la prestazione lavorativa data l’assenza della misura cautelare custodiale, non revocava il provvedimento di sospensione cautelare.
Il Tribunale di Ivrea aveva, in via cautelare, accolto il ricorso del lavoratore, il quale aveva eccepito l’illegittimità del provvedimento e chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni mancate. Secondo il giudice, la sospensione facoltativa prevista dal secondo comma dell’art. 228 del citato CCNL avrebbe potuto essere disposta solo qualora fosse stato necessario allontanare il lavoratore per fatti commessi a danno del datore di lavoro o, comunque, in occasione del rapporto di lavoro.
In sede di reclamo, al di là della questione relativa al profilo del periculum in mora, che il Tribunale continua a ritenere sussistente considerata la tempestiva instaurazione del giudizio e la necessità del lavoratore di garantire alla propria famiglia i mezzi necessari per far fronte alle esigenze di vita nel tempo necessario al giudizio di merito, la parte più significativa della sentenza concerne senza dubbio la qualificazione della sospensione cautelare ed il suo corretto utilizzo nell’ambito delle procedure disciplinari.
Secondo il Tribunale, “l’istituto della sospensione cautelare è pensato a tutela del datore di lavoro che, nel tempo necessario a svolgere gli accertamenti necessari ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, deve poter allontanare il dipendente dal servizio qualora la sua permanenza possa rivelarsi pregiudizievole ai suoi interessi”. La sua ratio non è quella di sanzionare il lavoratore, bensì quella di tutelare il datore di lavoro, consentendogli di esperire indagini sui fatti contestati al dipendente tenendolo al di fuori della struttura aziendale.
Tale istituto, proprio perché finalizzato ad evitare i rischi connessi ad una presenza in servizio potenzialmente dannosa, si caratterizza per la sua natura provvisoria. Per tale ragione, se per la sua adozione non è necessario il rispetto dell’iter di cui all’art. 7 della L. 300/70, per supplire alla compressione di diritti primari del lavoratore (compreso quello di percepire la retribuzione) i contratti collettivi prevedono correttivi e limitazioni al fine di garantire un equo bilanciamento tra l’istituto in questione e i superiori principi che governano il nostro ordinamento.
Nel caso specifico, tuttavia, ad avviso del Tribunale l’art. 228 CCNL terziario non regola un’ipotesi di sospensione cautelare, dal momento che introduce “una modalità alternativa di recesso datoriale dal rapporto di lavoro privo delle garanzie previste dall’art. 7 della L. 300/1970” poiché viene prevista “una decisione unilaterale del datore di lavoro che decide di sospendere il lavoratore dal servizio e dalla retribuzione per il solo avvio di un procedimento penale a suo carico e si conclude per effetto della sua unilaterale e arbitraria decisione (che non ha il dovere di motivare) di riammettere o meno in servizio il lavoratore a seguito dell’eventuale condanna, senza che il lavoratore abbia mai avuto modo di contraddire sui fatti a lui addebitati”.
Il Tribunale ha quindi giudicato nulla la disposizione in esame, in quanto attribuirebbe al datore di lavoro il potere discrezionale di sospendere dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore sottoposto a procedimento penale fino alla sentenza definitiva di condanna e di sottrarsi, così, alle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro.
Ad avviso del Collegio, qualora il datore di lavoro avesse posseduto sufficienti elementi per ritenere il lavoratore colpevole di spaccio, ben avrebbe potuto aprire il procedimento disciplinare (con le garanzie previste dall’art. 7 dello Statuto e quindi la preventiva contestazione dell’addebito, la possibilità del lavoratore di rendere le proprie giustificazioni, l’onere di motivare la decisione assunta da parte del datore di lavoro) e, all’esito dello stesso, adottare il provvedimento disciplinare più opportuno, compreso il licenziamento.
La soluzione offerta dal Tribunale si mostra aderente all’orientamento espresso dalla Cassazione (Cass. 13 dicembre 2010, n. 25136), la quale ha affermato che “mentre la sospensione prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 4, è un provvedimento di natura disciplinare, la sospensione cautelare è una misura di carattere provvisorio e strumentale all’accertamento dei fatti relativi alla violazione da parte del lavoratore degli obblighi inerenti al rapporto, che esaurisce i suoi effetti con l’adozione dei provvedimenti disciplinari definitivi”, con la conseguenza che alla sospensione cautelare non trova applicazione la L. n. 300 del 1970, art. 7, che procedimentalizza l’esercizio del (solo) potere disciplinare del datore di lavoro”. (G.M.)

 

 

 

Parole chiave:
Procedimento disciplinare, Sospensione cautelare