Tribunale di Bari, Giudice del Lavoro, 04.02.2021, (est. Dott. ssa I. Calia) – D.M. / I.N.P.S. ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO NASpI – DINIEGO – RICORSO AMMINISTRATIVO COMITATO PROVINCIALE – DECADENZA art. 47 d.p.r. 639/1970; art. 38 del D.L. n. 98 del 2011
Nel caso posto al vaglio del Tribunale barese il ricorrente, a fronte dell’avvio di attività imprenditoriale in forma societaria, richiedeva nel luglio 2017 l’anticipazione del trattamento NAsPI, già mensilmente percepita dal 2016. Con nota del 14.09.2017, riceveva diniego da parte dell’Inps e, avverso tale decisione, proponeva invano ricorso amministrativo. Pertanto, adiva il giudice barese al fine di accertare il diritto all’anticipazione NASpI con conseguente condanna dell’istituto resistente al pagamento dell’indennità di disoccupazione nella misura di legge per le restanti n. 13 mensilità. Costituitosi in giudizio l’ente previdenziale eccepiva preliminarmente l’intervenuta decadenza ex art. 47 d.p.r. 639 del 1970 contestando, comunque, la fondatezza del ricorso. Il giudice adito, nel dichiarare inammissibile la domanda proposta dal ricorrente, ha accolto l’eccezione di decadenza formulata dall’Inps, in quanto dall’esame dei documenti presenti in atti, nonché dalle stesse allegazioni formulate da parte ricorrente, emergeva in maniera lapalissiana che il ricorso era stato depositato ben oltre i termini previsti dall’art. 47 d.p.r. 639 del 1970. Ed invero, l’attuale formulazione dell’art. 47 d.p.r. 639 del 1970 ha ridotto a un anno il previgente termine di decadenza di cinque anni previsto per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il legislatore ha previsto espressamente l’applicazione del regime decadenziale alle controversie relative alle domande di riliquidazione e ha introdotto, al secondo comma, un ulteriore criterio di determinazione del dies a quo, il quale decorre “… dalla data di scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” nei casi in cui il ricorso amministrativo non sia stato proposto o sia stato proposto tardivamente. Alla data di presentazione della domanda di prestazione, quindi, va aggiunto il termine prescritto per l’esaurimento dell’intero procedimento amministrativo pari a 300 giorni, ma esclusivamente nel caso in cui l’istante non abbia proposto ricorso amministrativo o lo abbia proposto tardivamente. Le Suprema Corte ha, infatti, chiarito che “se il ricorso amministrativo è stato presentato ma l’INPS non ha provveduto, il termine decorre dalla data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (90 giorni L. n. 88 del 1989, ex art.46, comma 6), previsto per la decisione” (S.U. del 29.5.2009, n. 12718). Nel caso di specie, come prospettato dallo stesso ricorrente, l’Istituto previdenziale rigettava l’istanza di anticipazione del trattamento NASpI con provvedimento del 14.09.17 e il ricorrente, in data 17.10.17, proponeva ricorso amministrativo al Comitato Provinciale avverso il suddetto diniego, senza, però, ricevere alcun riscontro e, solamente in data 14.05.2019, depositava ricorso innanzi al giudice del lavoro. Appare evidente, quindi, che nel caso di specie non si applichi il termine di 300 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa, previsto esclusivamente nel caso in cui l’Inps non si pronunci ab origine sulla domanda di erogazione della prestazione. Nel caso posto al vaglio del Tribunale di Bari, invece, avendo il ricorrente presentato ricorso innanzi al Comitato Provinciale, il dies a quo del termine di decadenza annuale per il deposito del ricorso giudiziario va individuato nel novantesimo giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato Provinciale, ossia trascorsi i 90 giorni a disposizione del Comitato per definire il gravame amministrativo. R.C.