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SICUREZZA SOCIALE – Trib. Foggia 05.05.2021 – Disoccupazione agricola e permesso di soggiorno
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Data: 05/05/2021
Tipologia: sentenza
Regione: Puglia
Commento:

Tribunale di Foggia, Giudice del Lavoro, 05.05.2021 (est. Dott. I. Caputo) – D.A. / I.N.P.S.
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA – DINIEGO – PERMESSO DI SOGGIORNO

Nella pronuncia in esame un cittadino extracomunitario adiva il Giudice del Lavoro del Tribunale foggiano al fine di ottenere l’indennità di disoccupazione agricola, ingiustamente negata dall’Istituto previdenziale.
In particolare, il ricorrente, iscritto negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli sin dal 2015, nonché per gli anni 2016 e 2017, e impiegato in agricoltura per complessive 153 giornate (52 nel 2016 e 71 nel 2017), presentava all’Inps apposita domanda al fine di ottenere la liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola. Al momento della presentazione della domanda amministrativa, pendeva dinnanzi alla sezione Immigrazione del Tribunale di Palermo il giudizio proposto dal ricorrente per il riconoscimento della protezione internazionale, negata dalla competente Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato. L’Inps, tuttavia, negava la suddetta indennità, ritenendo che il ricorrente fosse sprovvisto di regolare permesso di soggiorno.
Ebbene, il giudice foggiano, nell’accogliere la domanda del ricorrente, ha ritenuto, anzitutto, la sussistenza dei requisiti costitutivi del diritto azionato.
Come noto, il diritto degli operai agricoli a tempo determinato di beneficiare dell’indennità di disoccupazione agricola è subordinato al possesso di alcuni requisiti: l’iscrizione negli elenchi nominativi nell’anno di riferimento dell’indennità ed altro precedente (biennio assicurativo) e minimo di 102 contributi giornalieri accreditati nel biennio corrispondente all’anno al quale si riferisce l’indennità ed a quello precedente (minimo contributivo) (in assenza dell’anno di contribuzione nel biennio è sufficiente aver prestato almeno 78 giornate di effettiva attività lavorativa nell’anno precedente quello di riferimento dell’indennità stessa).
Per quanto attiene, invece, il motivo posto a fondamento del diniego dall’Istituto resistente, ossia la mancanza del permesso di soggiorno, il Tribunale dauno ha valutato insussistente la circostanza ostativa alla concessione dell’indennità.
È bene premettere che, costituitosi in giudizio, l’Inps eccepiva, tra l’altro, che il ricorrente non avesse fornito alcuna prova in ordine all’effettivo possesso del permesso di soggiorno a far data dalla presentazione della domanda amministrativa.
Invero, secondo il giudice foggiano la circostanza che il ricorso avverso il diniego del rilascio del permesso sia stato accolto in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa non esclude la possibilità di fruire dell’indennità reclamata, e ciò in quanto l’eventuale ritardo nel rilascio del permesso (e, ancor prima, nell’accertamento del relativo diritto) non può pregiudicare il diritto della parte al godimento dell’indennità (Trib. Foggia-Sez. Lav., sentenza n. 2634 del 18.4.2018, Giudice est., dott.ssa Lilia Maria Ricucci).
Tale principio affermato dal Tribunale di Foggia risulta essere pienamente condivisibile, anche perché, come noto, nel periodo che intercorre tra la presentazione del ricorso e l’accertamento giudiziale del diritto alla protezione internazionale, il richiedente asilo risulta essere regolarmente soggiornante sul territorio nazionale.
R.C.

Parole chiave:
Indennità di disoccupazione