Tribunale
RAPPORTO DI LAVORO – Trib. Firenze 24.03.2021, n. 209 – Comportamento vessatorio e risarcimento del danno
Allegato: Download
Data: 24/03/2021
Tipologia: sentenza
Regione: Toscana
Commento:

Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro 24 marzo 2021 (Est. Gualano) – F.R. c. W.T.B.H. s.r.l.
Richiesta di risarcimento del danno – Comportamento vessatorio del datore di lavoro – Onere della prova – Criteri di liquidazione
Art. 1226 c.c.

Escluso che il danno possa ritenersi in re ipsa (Corte di Cassazione n. 9385/2018), è onere del ricorrente che rivendichi il risarcimento del danno fornire allegazioni dello stesso, darne prova (anche in via indiziaria) e dimostrare il collegamento eziologico tra il danno e il comportamento datoriale. E’ necessario provare il danno e i capitoli di prova orali concentrati unicamente sulle condotte datoriali asseritamente vessatorie, non consentono di adempiere a tale onere probatorio. Il ricorrente, inoltre, deve fornire specifica esplicazione del danno lamentato e indicare i criteri che giustificano la quantificazione economica del pregiudizio, senza che a tal fine possa ovviare la previsione dell’art. 1226 c.c.. Può farsi ricorso alla liquidazione equitativa allorché sussistano i presupposti di cui all’art. 1226 c.c., solo a condizione che l’esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (sul punto Corte di Cassazione n. 3794/2008).

Parole chiave:
Danno non patrimoniale, Danno patrimoniale