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RAPPORTO DI LAVORO – Trib. Arezzo 24.02.2021, n. 66 – Part time e modifica dell’orario di lavoro
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Data: 24/02/2021
Tipologia: sentenza
Regione: Toscana
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Tribunale di Arezzo, 24 febbraio 2021, sent. (est. Rispoli) – S.S. c. Q.R. S.r.l.
Lavoro a tempo parziale – Orario di lavoro – Predeterminazione – Modificabilità – Clausole elastiche – Lavoro supplementare – Rispetto della disciplina del contratto collettivo.
Artt. 5 e 6, d.lgs. n. 81/2015.

Secondo il Tribunale di Arezzo, l’esigenza di fissare nel contratto le coordinate temporali della prestazione del part-timer ha sempre risposto alla necessità di consentire al lavoratore – che per scelta o per necessità non presta lavoro a tempo pieno – di organizzare il tempo lasciato libero dal lavoro. Ciò sia perché la scelta di ridurre l’orario è legata ad impegni di natura personale e/o familiare che necessitano di tempo specificamente organizzato; sia perché invece il lavoro part-time non è stato “scelto”, ma reso inevitabile dall’offerta del mercato, per cui il lavoratore deve avere il diritto di conoscerne esattamente la scansione temporale, così da avere la possibilità di occupare il tempo rimanente con altra occupazione.
Anche il d.lgs. n. 81/2015 non si è discostato da questi principi. In questo senso, la disposizione contenuta nell’art. 5, d.lgs. 81/2015 è chiara nel non consentire, anche quando il lavoro sia articolato in turni, di variare gli stessi a piacimento, rimettendone l’assegnazione alla discrezione ‘settimanale’ o ‘mensile’ del datore di lavoro. La disposizione richiede infatti che i turni siano prestabiliti nella fascia oraria e già programmati in maniera fissa, cosicché il contratto possa univocamente fare rinvio ai medesimi.
Nel caso portato all’attenzione del Tribunale, invece, la lavoratrice non svolgeva gli orari predeterminati e programmati previsti dal contratto di assunzione. Alla fine di ogni mese di lavoro, la ricorrente riceveva dalla propria responsabile una e-mail con il prospetto relativo all’orario del mese successivo. In non pochi casi, inoltre, l’orario comunicato subiva comunque variazioni nel corso del mese.
Osserva il Tribunale che, quantunque la disciplina sul part-time consente anche la stipula delle clausole elastiche e di ricorrere al lavoro supplementare (art. 6, d.lgs. 81/2015), l’utilizzo di questi istituti deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo, al quale la legge delega la loro regolamentazione. Nel caso di specie, però, le variazioni dell’orario da parte del datore di lavoro avvenivano senza osservare le condizioni concordate dalle parti sociali.
Alla luce di ciò, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, condanna il datore ad attenersi, nei confronti della lavoratrice ricorrente, al rispetto dell’orario di lavoro predeterminato nel contratto di assunzione a tempo parziale.

Parole chiave:
Lavoro a tempo parziale, Orario di lavoro