Novità legislative
Data:
Tipologia: sentenza
Commento:

Decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183.
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea.
Del decreto legge 183 del 2020 si segnala la proroga al 31 marzo 2021 della procedura semplificata per lo smart working, di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77.
(Gazz. Uff. 31 dicembre 2020, n. 323).

Legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
La legge di bilancio 2021 contiene molteplici misure di interesse lavoristico. Si segnalano, in particolare, l’art. 1, comma 279 che nel modificare l’articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) proroga al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta anche in assenza delle condizioni previste dall’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015; i commi da 300 a 306, che estendono la durata dei trattamenti di integrazione salariale ed i commi da 309 a 311. Al comma 309 è prevista la proroga al 31 marzo 2021 del divieto di avviare le procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e la precisazione che restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Il comma 310 proroga, sempre fino al 31 marzo 2021, la possibilità che il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, possa recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e prevede altresì che restino sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge. Il comma 311 specifica che le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 309 e 310 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. Si segnala, poi, l’art. 1 comma 481 che proroga al 28 febbraio 2021 le misure a tutela dei lavoratori fragili e dei lavoratori con disabilità grave (di cui all’art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 27/2020, c.d. Cura Italia) con equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero e previsione dell’esercizio dell’attività lavorativa in smartworking anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il provvedimento, oltre a convertire in legge con modificazioni il decreto legge 173 del 2020 (c.d. Decreto Ristori), abroga espressamente il decreto legge 149 del 2020 (c.d. Decreti Ristori bis), il decreto legge 154 del 2020 (c.d. Ristori ter) e il decreto legge 157 del 2020 (c.d. Ristori quater), con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti nel frattempo sulla base degli stessi.
(Gazz. Uff. n. 319 del 24-12-2020 – Suppl. Ordinario n. 43)

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