est. Dott.ssa A. Angiuli – A.A. / F.S.E. e S.A. s.r.l.
Con la sentenza in oggetto Il Giudice del Lavoro di Bari si è occupato di vertenza nella quale un lavoratore dipendente di azienda autoferrotranviaria aveva rivendicato in giudizio il diritto al ricalcolo del proprio TFR mediante l’inclusione di alcune voci a lui erogate in applicazione delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché dei contratti integrativi aziendali. Il ricorso introduttivo è stato corredato da conteggi nei quali sono stati analiticamente indicati, mese per mese, gli importi percepiti dal lavoratore, con la indicazione del relativo titolo. L’Azienda si è costituita in giudizio con rituale memoria, ma ha eccepito solo in corso di causa, nelle proprie note autorizzate, che alcuni emolumenti computati dal lavoratore trovavano la loro fonte nei contratti integrativi del 2009 e del 2011 e che questi ultimi espressamente prevedevano la loro esclusione dalla base di calcolo del TFR. Ha, pertanto, prodotto il testo dei due CIA. La difesa del lavoratore ha però eccepito la tardività, tanto della produzione documentale relativa ai suddetti contratti integrativi effettuata dall’Azienda, quanto il difetto di allegazione di detta difesa all’atto della costituzione in giudizio. Il Giudice adito, nella sentenza qui segnalata, dopo aver effettuato una ricognizione completa ed esaustiva della disciplina della legge 297/82 istitutiva del TFR ed aver analizzato il contenuto del concetto della non occasionalità in essa richiamato, sul punto in contestazione ha argomentato dell’avvenuta decadenza dell’azienda dal diritto alla produzione tardiva degli accordi integrativi aziendali. Ciò ha fatto deducendo che la produzione tardiva delle prove documentali nel giudizio di primo grado presuppone, ex articolo 420 c.p.c., che i documenti siano sopravvenuti nella disponibilità della parte e, soprattutto, che sostengano posizioni difensive tempestivamente dedotte. Ha conseguentemente deciso che la produzione di documenti da parte del convenuto a sostegno di eccezioni proposte tardivamente è inammissibile. Ha anche osservato, richiamando precedenti della Suprema Corte di Cassazione, che nel processo del lavoro l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio, tanto in primo grado quanto in grado di appello, può essere legittimato solo nell’ipotesi di insussistenza di colpevole inerzia da parte dell’ interessata, dall’opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente designato dalle parti e dalla indispensabilità delle iniziative ufficiosa che non miri, però, a superare gli effetti di una tardiva richiesta istruttoria, o a supplire una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda. A sostegno dei propri argomenti il Giudice ha anche specificato che gli accordi aziendali richiamati dalla azienda convenuta, lungi dal costituire dei miei criteri di giudizio, erano destinati a dimostrare dei fatti impeditivi del diritto del ricorrente alle maggiorazioni sul calcolo del Tfr. Pertanto dovevano essere prodotti nei 10 giorni anteriori all’udienza di discussione. La sentenza è utile anche nella parte in cui argomenta in ordine al diverso atteggiarsi del concetto di conoscibilità della fonte normativa, quanto ad esistenza e a contenuto, da parte del Giudice esclusivamente con mezzi propri (Iura novit curia) . A tal riguardo in Magistrato ha dedotto che il CCNL privatistico non è conoscibile se non con la collaborazione (onere di allegazione e produzione) delle parti. Confermando, così, che la parte, nel caso di CCNL privato, resta assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell’onere della prova e sul contraddittorio. F.T.