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RAPPORTO DI LAVORO – Trib. Firenze 23.02.2021 – Apprendistato e nullità
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Data: 23/02/2021
Tipologia: sentenza
Regione: Toscana
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Tribunale di Firenze, 23 febbraio 2021, sent. (est. Gualano) – D.V. c. P. S.p.A.
Apprendistato professionalizzante – Obbligo di formazione – Grave inadempimento – Nullità del contratto – Trasformazione ab origine in contratto a tempo indeterminato.
Artt. 41 ss., d.lgs. n. 81/2015.

Secondo il Tribunale di Firenze, la giurisprudenza costante e la dottrina ritengono che la figura generale del contratto di apprendistato presenti causa mista o complessa, in quanto scopo del contratto di formazione e lavoro è quello di favorire un ingresso guidato dei giovani nel mondo del lavoro, attraverso un rapporto che dia loro anche gli strumenti per apprendere una determinata professionalità. È consentito al datore di lavoro l’uso di una circoscritta discrezionalità nel realizzare il programma di formazione, che si traduce nella possibilità di alternare la fase teorica con la fase pratica tenendo conto delle esigenze dell’impresa; tale discrezionalità non può però mai spingersi fino ad espungere una delle due fasi dalla esecuzione del contratto.
Ciò premesso e documentata la sottoscrizione inter partes del contratto di apprendistato professionalizzante per la durata di 36 mesi (al quale era da applicarsi ratione temporis la disciplina di cui agli artt. 41 ss., d.lgs. n. 81/2015), il Tribunale di Firenze osserva che nel contratto era stata prevista, per ciascuno degli anni di durata dello stesso, una formazione di carattere teorico-pratico non inferiore a 120 ore medie annue, da impartire da parte del tutor aziendale.
L’istruttoria ha confermato le doglianze dell’apprendista, che aveva dedotto di non aver mai svolto alcuna attività formativa interna o esterna, di non aver ricevuto né sottoscritto alcuna scheda personale per le attività di formazione e di esser stato adibito a mansioni differenti rispetto a quelle contrattuali.
Pertanto, rilevato che, in tema di contratto di formazione e lavoro, l’inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall’inizio, in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l’inadempimento abbia un’obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell’inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza, il Tribunale qualifica come “grave”, per i motivi suddetti, l’imputato inadempimento e, conseguentemente, dichiara nullo ab origine il contratto di apprendistato professionalizzante per difetto della formazione professionale impartita dal datore di lavoro, con conseguente dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla data dell’assunzione.

Parole chiave:
Apprendistato