Tribunale Pescara, 12.5.2021 (Dott. De Cesare – G.C. c. CNPADC – Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti)
PREVIDENZA SOCIALE OBBLIGATORIA – CASSE PRIVATE – DECORRENZA TRATTAMENTO PENSIONASTICO E PERFEZIONAMENTO DIRITTO A PENSIONE – RESTITUZIONE CONTRIBUZIONE
Art. 59, c. 8 L. n. 499/1997
Una lavoratrice aveva lamentato la violazione degli obblighi di sicurezza a carico del datore di lavoro, che non avrebbe provveduto a predisporre il DVR, oltre che il suo aggiornamento per fronteggiare la pandemia da Covid-19. Ella, quindi, a fronte dell’inerzia datoriale, ha comunicato che, a tutela della propria salute, non si sarebbe recata a svolgere la prestazione di lavoro nei locali aziendali, ma che avrebbe continuato a svolgere le sue mansioni presso il proprio domicilio, in modalità agile. A seguito della formulata eccezione di inadempimento, tuttavia, il datore di lavoro, a distanza di dieci giorni, ha comunicato l’avvio del procedimento disciplinare per abbandono ingiustificato del posto di lavoro e, successivamente, ha irrogato il licenziamento per giusta causa, non ritenendo sufficienti le giustificazioni fornite dalla lavoratrice. Questa, pertanto, ha proposto ricorso cautelare dinanzi al Giudice del Lavoro di Chieti, deducendo la nullità del licenziamento ed invocando la tutela di cui all’art. 18 stat. lav. Ella, infatti, ha dedotto il motivo di rappresaglia del licenziamento, dal momento che, in precedenza, aveva rivendicato differenze retributive ed il risarcimento del danno non patrimoniale. Il giudice, con l’ordinanza in esame, ha rigettato le domande proposte. In particolare, senza svolgere alcun tipo attività istruttoria sui fatti posti a fondamento della natura ritorsiva del licenziamento, ha ritenuto giustificato il licenziamento, dal momento che non è stata data la prova, da parte della lavoratrice, della nocività degli ambienti di lavoro, con conseguente illegittimità della eccezione di inadempimento da lei formulata. Il Tribunale, inoltre, ha ritenuto che la lavoratrice non è titolare di alcun diritto a svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, dal momento che era necessario, a tal fine, il consenso del datore di lavoro, che, nel caso di specie, non era stato espressamente manifestato. La decisione è criticabile sotto diversi profili. In primo luogo, essa pone a carico del creditore dell’obbligo di sicurezza la prova dell’inadempimento contrattuale, in violazione del principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui il creditore della prestazione deve allegare l’inadempimento, mentre è a carico del debitore l’onere di fornire la prova della causa liberatoria di responsabilità. In secondo luogo, il giudice non ha tenuto in considerazione che la disciplina in materia di lavoro agile nella fase emergenziale ha soppresso l’obbligo dell’accordo scritto e che, pertanto, nella valutazione complessiva dei fatti di causa, il consenso del datore di lavoro poteva desumersi da fatti concludenti. La lavoratrice, infatti, ha fornito la prova di aver comunque prestato attività lavorativa dal suo domicilio. In terzo luogo, il Magistrato non ha minimamente effettuato il necessario giudizio di proporzionalità, per accertare la sussistenza della giusta causa di recesso addotta a fondamento dell’atto di recesso.
Una dipendente comunale è stata sottoposta a procedimento penale, per aver falsamente attestato la propria presenza in servizio. In sede penale, ella ha ritenuto di dover richiedere l’applicazione della pena ed il Tribunale ha emesso sentenza di patteggiamento. Questo provvedimento giurisdizionale ha determinato l’avvio del procedimento disciplinare che si è concluso con la comunicazione di licenziamento per giusta causa, ai sensi dell’art. 55 ter d.lgs. n. 165 del 2001. Tra i vari profili di illegittimità dell’atto di recesso allegati, la lavoratrice ha contestato l’assenza di proporzionalità tra i fatti oggetto di accertamento penali ed il licenziamento. In particolare, la lavoratrice ha affermato che non vi può essere alcun automatismo tra l’accertata responsabilità penale e quella disciplinare, dal momento che il giudice è, comunque, tenuto a valutare la sussistenza della giusta causa di recesso. Il Tribunale ha ritenuto, in effetti, di dover procedere all’istruttoria per valutare la proporzionalità del provvedimento espulsivo e, dopo aver esaminato gli esiti delle prove testimoniali, ha ritenuto che il comportamento adottato dalla dipendente integrasse gli estremi della giusta causa di recesso, con conseguente rigetto del ricorso. La sentenza è condivisibile, dal momento che il Giudice ha correttamente ritenuto di non doversi attenere alla sentenza penale, ma di dover autonomamente procedere alla valutazione della gravità dell’inadempimento della lavoratrice.
Un professionista iscritto all’albo, dopo essersi visto rigettare la richiesta stragiudiziale di restituzione proposta in data 29 giugno 2020 ai sensi dell’art. 12, c.2 del Regolamento della cassa privatizzata, ha agito contro l’ente previdenziale di competenza per ottenere la restituzione dei contributi versati nel quinquennio successivo all’erogazione della prestazione pensionistica anticipata, che nel caso di specie ha avuto decorrenza a far data dal 1° luglio 2015. L’istituto previdenziale ha resistito affermando che la disposizione invocata dal ricorrente consente la restituzione dei contributi versati successivamente alla maturazione del diritto al trattamento pensionistico soltanto se la domanda è proposta entro i cinque anni dal perfezionamento del diritto stesso, che sarebbe avvenuta al 31 dicembre 2014 in virtù del principio di infrazionabilità dell’anno di iscrizione, e non dal momento i cui viene effettivamente erogato. Il Giudice di primo grado, richiamando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ammissione a prestazione pensionistica, ai sensi dell’art 59, c. 81, L. n. 499/1997 applicabile alla Cassa in forza del comma 20 della stessa disposizione, ha affermato che il differimento della data di decorrenza della pensione secondo il sistema delle c.d. “finestre” comporta il differimento non della sola decorrenza dell’erogazione del trattamento, ma anche dell’accesso a pensione, cioè del diritto a pensione (cfr. Cass. sez. L. nn. 18041 del 2007, 23094 del 2008, 20235 del 2010 e 6840 del 2014). In ragione di ciò, ha proseguito il Giudice, in tema di trattamento pensionistico degli iscritti alla Cassa non è configurabile alcun diritto alla pensione di anzianità anticipata anteriormente alla decorrenza fissata per l’erogazione della prestazione, sicché è con riferimento a tale data che va individuato il dies a quo per calcolare il termine prescrizionale della domanda di restituzione avanzata dal ricorrente. Per tale motivazione, quindi, il Tribunale ha, in modo condivisile, ritenuto che la domanda di restituzione è stata avanzata nei termini da parte del professionista e disposto la condanna dell’ente alla restituzione delle somme versate dal professionista nel quinquennio successivo alla maturazione del diritto a pensione, secondo le disposizioni di cui all’art. 59, c. 8, L. 499/1997.