Tribunale di Firenze, 24 maggio 2021, sent. (est. Gualano) – V.L. c. A.L. S.n.c. Licenziamento individuale – Sopravvenuta inidoneità fisica – Giustificato motivo oggettivo – Emergenza pandemica – Divieto di licenziamento – Campo di applicazione. Art. 46, d.l. n. 18/2020.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Firenze si confronta con il campo di applicazione del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 46, d.l. n. 18/2020. Ebbene, il Giudice osserva che il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica alla mansione è condivisibilmente ricondotto dalla giurisprudenza nell’alveo di quello per giustificato motivo oggettivo, atteso che l’inidoneità sopravvenuta alla mansione impone al datore di lavoro la verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell’organizzazione aziendale, con la conseguenza che la necessità di adempiere l’obbligo di repechage rende la fattispecie del tutto assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. In ragione di ciò, è quindi da ritenere che rientrino nell’ambito applicativo dell’art. 46 anche le ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione, posto che la norma – finalizzata ad assicurare una tutela immediata, anche se temporanea, alla stabilità del mondo del lavoro ed espressione di una politica del lavoro collegata ad esigenze di ordine pubblico – ha fissato in materia una regola di carattere generale.