Tribunale
RAPPORTO DI LAVORO – Trib. Bologna 11.5.2021 – Inidoneità alla mansione e trasferimento presso la sede più vicina
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Data: 11/05/2021
Tipologia: ordinanza
Regione: Emilia Romagna
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Trib. Bologna 11.5.2021 – Sez. Lavoro – Presidente e Relatore dr. Carlo Sorgi (ORDINANZA COLLEGIALE)

Poste Italiane s.p.a. / C.L.

INIDONEITA’ ALLA MANSIONE – SEDE PIU’ VICINA – DIRITTO CONTRATTUALE – SUSSISTENZA

Art. 81 CCNL Poste
Art. 700cpc

Merita conferma il provvedimento del giudice, reso ex art. 700 cpc., con il quale in favore di una lavoratrice, adibita all’attività di portalettere presso l’ufficio postale di Pilastro Langhirano (Parma), dopo vari anni dichiarata dal medico aziendale competente “inidonea permanentemente alle sue mansioni”, “in grado, tuttavia, di svolgere … funzione di addetto di produzione”, da Poste Italiane trasferita a Bologna presso il Nodo di Rete di via Zanardi n. 32, è stato ordinato ad essa Poste Italiane di riammettere in servizio la dipendente presso il Centro di recapito di Pilastro di Langhirano o presso unità vicina con assegnazione a mansioni di addetta alle lavorazioni interne o inferiori, compatibili con le proprie limitazioni.
Il provvedimento datoriale, infatti, è risultato in contrasto con l’art. 81, punto II del CCNL di settore, per il quale prima di un eventuale licenziamento per inidoneità fisica, la datrice di lavoro deve “ricercare soluzioni transattive che consentano di impiegare il lavoratore in altre mansioni del livello di inquadramento di appartenenza, compatibilmente con le relative condizioni di inidoneità, presso la sede di lavoro più vicina, in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive”. Norme non abrogate dall’accordo 8.3.2019, che, per gli inidonei definitivi, conferma l’obbligo di ricercare i modi attraverso i quali impiegare il lavoratore presso la sede di lavoro più vicina. Infatti, l’accordo (che fa “riferimento esclusivo alle sedi” costituenti “nodi di rete”, mentre esistono strutture organizzative non definibili come tali) e “ai lavoratori in situazioni di inidoneità temporanea” (quale non era l’attrice, inidonea in via definitiva), è sottoposto alla “condizione” che l’intesa “fosse già da considerare operativa”, mentre la stessa Poste aveva dovuto riconoscere che esso accordo non era ancora pienamente realizzato.
Quanto al periculum in mora, lo stesso è stato ritenuto esistente, in relazione alle “condizioni della reclamata”, “evidentemente incompatibili con i tempi di un giudizio ordinario per pensare di mantene(re) la sede di lavoro in … Bologna”, ove giornalmente la lavoratrice doveva trasferirsi da Pilastro di Langhirano, usando un’autovettura fino a (e da) Parma e il treno fino a (e da) Bologna.
MP

Parole chiave:
Disabilità, Trasferimento del lavoratore