Corte di Cassazione
SICUREZZA SOCIALE – Cass. 30.4.2021, n. 11430 – I lavoratori a progetto non hanno diritto all’automatismo delle prestazioni previdenziali
Data: 30/04/2021
Tipologia: sentenza
Commento:

(Pres. Manna, Rel. Cavallaro)

INPS c S.C.
Art. 2116 c.c. art. 61 d.lgs 276/03
I collaboratori autonomi con contratto a progetto non hanno diritto di ottenere l’automatismo delle prestazioni previdenziali

Una lavoratrice che aveva reso la sua attività in forza di un contratto a progetto conveniva l’INPS al fine di vedere accertato il proprio diritto alla contribuzione previdenziale omessa dal datore di lavoro.
Il Tribunale di Torino e la locale Corte di Appello accoglievano la domanda.
La Cassazione ha riformato la decisione rilevando la diversa struttura del rapporto di lavoro a progetto rispetto al lavoratore subordinato. Solo nel secondo caso il debitore dei contributi del dipendente verso l’INPS è sempre il datore di lavoro (per cui non si può imputare al lavoratore il mancato versamento, che quindi non deve subire danni sul piano delle prestazioni previdenziali), mentre nel primo caso il lavoratore autonomo è egli stesso obbligato a versare direttamente alla gestione separata dell’INPS i contributi anche quando, come nel caso dei co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS, questi siano versati integralmente dal committente, come semplice delegato al pagamento.
La possibilità astratta per il lavoratore di rinunciare all’accollo privativo in capo al committente e di versare direttamente l’intero contributo, per poi rivalersi nei confronti del committente, al quale, in alternativa, potrebbe richiedere i danni, in applicazione analogica dell’art 2.116, 2° comma cod. civ. ostano – ad avviso della Corte – all’applicazione dell’automatismo delle prestazioni.

Per un approfondimento si rinvia alla nota di Roberto Riverso sul n. 4/2021 della Rivista Giuridica del Lavoro.