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DIRITTO SINDACALE – Trib. Spoleto 11.07.2021 – Uso distorto della libertà negoziale e condotta antisindacale
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Data: 11/07/2021
Tipologia: decreto
Regione: Umbria
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Tribunale di Spoleto, 11 luglio 2021 (Est. D’Auria) F.C., F.C., U.F., C.R. vs. C.S.

OBBLIGO A TRATTARE – USO DISTORTO LIBERTA’ NEGOZIALE – CONDOTTA ANTISINDACALE
Art. 28 l. 300/1970; artt. 40, c. 3-bis e seguenti, 43 e 42, c. 7, d.lgs. n. 165/2001

Il Tribunale di Spoleto, nel decreto in questione, osserva innanzitutto che nell’attuale sistema normativo, da un lato, non è previsto l’obbligo per il datore di lavoro di trattare con tutte le organizzazioni sindacali, dall’altro tale principio è temperato dalle diverse previsioni legali e contrattuali e si configura come antisindacale la condotta datoriale che si concretizzi in un uso distorto della propria libertà negoziale.
Ed infatti, nel definire la condotta antisindacale, l’art. 28, c. 1, St lav. specifica che per “comportamenti” vanno intesi non solo gli atti giuridici, ma anche i comportamenti materiali, come quelli posti in essere dall’Amministrazione quando ha aperto il confronto solo sulla piattaforma minoritaria, per poi giungere alla sottoscrizione dell’accordo con la minoranza.
D’altra parte, con riferimento alla circostanza invocata dal Comune resistente in base alla quale la piattaforma maggioritaria contrasterebbe con i vincoli e con i criteri stabiliti dalla contrattazione nazionale, superando il limite stabilito del 35%, è stato evidenziato dal Tribunale che tale limite non è stato previsto dal Ccnl Comparto Funzioni Locali applicato nel caso di specie. Semmai, tale Ccnl ha previsto l’adozione di un criterio di selettività che definisce un sistema di valutazione sul merito delle performance individuali.
Il suddetto limite costituisce invero un auto-vincolo, inteso quale indirizzo negoziale per la delegazione trattante del Comune medesimo.
Da tali premesse il Tribunale ha fatto discendere due considerazioni: la prima è che tale auto-vincolo può valere nei rapporti interni tra l’Amministrazione e la delegazione trattante, ma non può far sì che non venga considerata – a priori – la piattaforma maggioritaria proposta dalla Rsu e dalle altre rappresentanze maggioritarie esterne presenti nella stessa. In secondo luogo, se la suddetta piattaforma maggioritaria non viene presa in considerazione in quanto ritenuta in contrasto con i vincoli e i criteri stabiliti dalla contrattazione nazionale, l’Amministrazione è incorsa in errore nell’operare tale valutazione, dal momento che il limite non è stato stabilito dal Ccnl Comparto Funzioni Locali.
Pertanto, la condotta dell’Amministrazione comunale resistente è stata dichiarata antisindacale, poiché il datore di lavoro avrebbe fatto un uso non corretto della propria libertà negoziale, ledendo in maniera apprezzabile le prerogative delle organizzazioni sindacali escluse dalle trattative per la stipula dell’accordo decentrato.
Ciò, a maggior ragione, se si considera che l’attività negoziale dei sindacati costituisce una parte essenziale della stessa funzione sindacale, così che nelle more del valido rinnovo del contratto integrativo, il Giudice ha stabilito che debba trovare applicazione il precedente accordo integrativo, perché lo impongono esigenze di continuità e perché non può ritenersi ammissibile un vuoto normativo nella contrattazione integrativa.

Alessandro Giuliani

Parole chiave:
Condotta antisindacale, Contratto collettivo, Lavoro pubblico