Corte costituzionale
Corte costituzionale, 2 luglio 2021, n. 137 – Trattamenti assistenziali per condannati per mafia e terrorismo
Data: 02/07/2021
Tipologia: sentenza
Commento:

Corte costituzionale, 2 luglio 2021, n. 137 – Pres. Coraggio, Red. Amato – trattamenti assistenziali per condannati per mafia e terrorismo – Art. 2, c. 61°, della legge 28/06/2012, n. 92 (artt. 3 e 38 Cost.)

Contrasta con gli articoli 3 e 38 della Costituzione la revoca delle prestazioni assistenziali, fondate sullo stato di bisogno, ai condannati in via definitiva per reati di mafia o terrorismo, i quali stiano scontando la pena in modalità alternativa alla detenzione. Il comma 58 dell’art. 2 della legge 92/2012 prevede che con la sentenza di condanna per i reati più gravi – quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo – il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili. La Corte costituzionale ha affermato che è irragionevole che lo Stato valuti un soggetto meritevole di accedere a modalità alternative di detenzione e lo privi dei mezzi per vivere, quando questi sono ottenibili solo dalle prestazioni assistenziali. Sebbene queste persone abbiano gravemente violato il patto di solidarietà sociale che è alla base della convivenza civile, attiene a questa stessa convivenza civile che ad essi siano comunque assicurati i mezzi necessari per vivere.