Una lavoratrice veniva licenziata per aver omesso di emettere gli scontrini fiscali per taluni acquisti. L’istruttoria confermava la tesi difensiva della cassiera ovvero di avere assecondato le richieste rivolte a lei e alle altre colleghe dai responsabili del punto vendita: non registrare gli acquisti fatti dai clienti, al fine di consentire l’utilizzo del denaro il cui incasso non era stato registrato come provvista per simulare l’acquisto di alcuni prodotti in promozione la cui vendita dava diritto a premi per direttori, capi area e personale addetto al punto vendita.
La Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva disposto la reintegra, dichiarava risolto il rapporto con condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria . I giudici di appello ritenevano infatti applicabile la tutela relativa al licenziamento sproporzionato rispetto a fatti accertati, ma non rientranti nelle previsioni delle norme dei contratti collettivi o dei codici disciplinari che prevedono l’applicazione della sanzione conservativa.
La Cassazione, nell’accogliere il ricorso della lavoratrice, ha fornito alcune precisazioni per quel che concerne l’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi: l’art. 1362 c.c. impone un’indagine sulla comune intenzione delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole, il cui rilievo va verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale “sicché le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro”.
Così, anche se è stato escluso il ricorso all’applicazione analogica, non può tuttavia escludersi la praticabilità di un’interpretazione estensiva delle clausole contrattuali ove esse appaiano inadeguate per difetto dell’espressione letterale rispetto alla volontà delle parti, trattandosi di contenuto carente rispetto all’intenzione.
In definitiva, per stabilire quale sia la portata applicativa delle ipotesi contemplate dal contratto collettivo per le quali è prevista l’irrogazione di una sanzione conservativa, l’esegesi della norma va condotta attraverso la corretta e completa applicazione dei tradizionali criteri di ermeneutica contrattuale, interpretazione che – secondo la Corte – era mancata nella sentenza impugnata.
Nella specie, l’omessa disamina della disciplina contrattuale rendeva la decisione radicalmente carente di motivazione, considerate anche le rilevanti contraddizioni logiche rilevate nella valutazione dell’elemento psicologico ascritto: pur escludendo l’ipotesi della negligenza, la sentenza aveva riferito di un grado di colpa modesto, non meglio specificando quale tipologia di condotta colposa fosse addebitabile alla ricorrente, alla quale, al contempo, era ascritto un comportamento doloso, in quanto “consapevolmente volto a far conseguire …vantaggi indebiti”.