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RAPPORTO DI LAVORO – Trib. Bologna 3.8.2021, n. 542 – Trasferimento di ramo d’azienda e retribuzione
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Data: 03/08/2021
Tipologia: sentenza
Regione: Emilia Romagna
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Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, sentenza n. 542 del 3.8.2021 (est. Dott.ssa Chiara Zompì) – T.I. spa c. D.G.
ILLEGITTIMA CESSIONE CONTRATTO DI LAVORO – VIOLAZIONE ART 2112 c.c. – INOTTEMPERANZA ODINE RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO – PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO IN CAPO AL “CESSIONARIO” DI FATTO – NATURA RETRIBUTIVA SOMME RICHIESTE – INDETRAIBILITA’ ALIUNDE PERCEPTUM – RIGETTO OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO
Art. 2112 c.c.; Art. 633 c.p.c.; Art. 2902 c.c.

Il Tribunale di Bologna  torna a pronunciarsi sul tema del diritto del lavoratore, il cui rapporto di lavoro sia stato illegittimamente ceduto ad altra società in violazione dell’art. 2112 c.c., ad ottenere la retribuzione dal datore di lavoro originario, rimasto inottemperante all’ordine di ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro nonostante la rituale messa in mora.
Il Tribunale recepisce l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 2990 del 2018 e della Corte Costituzionale n. 29 del 21.1.2019 sulla natura retributiva e non risarcitoria delle somme dovute al lavoratore illegittimamente ceduto, con conseguente indetraibilità dell’eventuale aliunde perceptum, risultando indifferente la circostanza che il lavoratore abbia continuato a prestare la sua attività per il (non più) cessionario.
Il Giudice rigetta l’opposizione della società, fondata tra l’altro sulla tesi secondo la quale pur nel mutato quadro giurisprudenziale (che afferma la natura retributiva e non risarcitoria dell’obbligo gravante sul “cedente” nelle ipotesi di cessione di ramo d’azienda ritenuta illegittima) non vi sarebbe in ogni caso il diritto del lavoratore ad una doppia retribuzione, l’una derivante dal rapporto di lavoro (ineseguito) e l’altra dal rapporto di lavoro (eseguito) con il (non più) cessionario, dovendosi applicare il principio generale previsto dall’art. 1180 c.c., comma 1, c.c.
Il Tribunale, aderendo all’orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, conferma che il credito spettante al lavoratore che abbia offerto all’originario datore la propria prestazione, ingiustificatamente rifiutata, abbia natura retributiva e che le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell’alienante, non possano produrre un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente.
S.P.

Parole chiave:
Retribuzione, Trasferimento di azienda