Autorità garante per la protezione dei dati personali
Autorità garante per la protezione dei dati personali, provvedimento del 31 agosto 2021 – Verifica del Green Pass nelle scuole
Data: 31/08/2021
Tipologia: altro
Commento:

31 agosto 2021
VERIFICA DEL GREEN PASS NELLE SCUOLE
ARTT. 2, 5, par. 1, lett. a), e), f), 6, 9, 13, 14, 24, 25, 28, 29, 32, 35, 58, par. 3, lett. c), 88 del Regolamento (UE) 2016/679, ART. 113 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ART. 17-bis, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18

Il Garante ha espresso, in via d’urgenza, parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che introduce modalità semplificate di verifica del Green Pass del personale scolastico, alternative a quelle ordinarie che prevedono l’uso dell’App VerificaC19, che rimane comunque utilizzabile. Il testo del decreto recepisce le indicazioni fornite dal Garante stesso durante interlocuzioni formali e riunioni con i rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute, allo scopo di assicurare il rispetto della disciplina in tema di Green Pass per il personale scolastico ed il corretto adempimento agli obblighi contenuti nella normativa sulla protezione dei dati personali, nonché di evitare, quale possibile conseguenza, condotte discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo. In particolare, è previsto che gli Uffici Scolastici Regionali e gli istituti scolastici statali operino quali titolari del trattamento dei dati e che il Ministero dell’istruzione agisca in qualità di responsabile del trattamento per conto del Ministero della Salute. Le istituzioni scolastiche appena menzionate dovranno limitarsi a verificare, mediante il Sistema informativo dell’istruzione-Sidi e la Piattaforma nazionale-DGC, il possesso della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, trattando soltanto i dati necessari. Questo iter di verifica dovrà essere effettuato quotidianamente prima dell’accesso dei lavoratori in sede e dovrà riguardare solo il personale per cui è prevista l’effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica, escludendo in ogni caso gli assenti per specifici motivi (tra i quali ferie, permessi, malattia). Terminata l’attività di controllo, il personale tenuto alle verifiche potrà raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari all’applicazione delle misure disciplinari previste in caso di infrazione degli obblighi sul Green Pass. Per quanto concerne, invece, le misure di sicurezza da adottare, il personale tenuto ai controlli potrà accedere ai soli dati del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche di propria competenza, e soltanto in modo selettivo. In aggiunta, le operazioni di verifica del possesso del Green Pass verranno conservate in appositi log per 12 mesi, senza però conservare traccia dell’esito delle verifiche (e cioè del possesso o meno del Green Pass da parte del dipendente), al fine di prevenire qualsiasi tipo di abuso relativo a tale tipologia di informazioni. In ogni caso, dovrà essere aggiornata la valutazione di impatto sulla protezione dei dati relativa ai trattamenti connessi all’emissione e alla verifica delle certificazioni verdi COVID-19, tenendo conto degli specifici rischi connessi al trattamento di dati personali in esame, effettuato su larga scala e concernente dati relativi alla salute di interessati vulnerabili (dipendenti), e avendo particolare attenzione alle possibili conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo.

Parole chiave:
Malattia, Salute, Trattamento dati personali