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RAPPORTO DI LAVORO – Trib. Latina 26.05.2021 – Licenziamento e comporto del lavoratore fragile
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Data: 26/05/2021
Tipologia: ordinanza
Regione: Lazio
Commento:

Tribunale di Latina, ord. del 26.05.2021, Est. Montanari, S.C. (avv. M. Bellomo) c. P.P. S.p.A. (avv.ti M. Olivetti, P. G. Perazzotti, M. Scopinich, A. Checchetto).
Licenziamento individuale – superamento del periodo di comporto – lavoratore fragile – periodo di malattia dovuto a patologie immunodepressive – non computabilità
Art. 26, comma 2, D.L. 17/03/2020 n. 18 (conv. con L. 24/04/2020 n. 27)
Art. 18, comma 1, L. 20/05/1970 n. 300

La previsione del periodo di comporto ponderata su una condizione di normalità, rischia di essere inidonea per i lavoratori individuati come fragili dalla normativa emergenziale da Covid-19 giacché costoro vedono sommarsi alla propria condizione patologica un evento straordinario, che impone una ulteriore assenza dal lavoro, per ineludibili esigenze di tutela preventiva della salute, che normalmente, non vi sarebbe stata. La previsione di cui all’art. 26, comma 2, d.l. n. 18/2020 come modificata, da ultimo, dal d.l. 41/2021, sebbene introdotta successivamente, chiude il cerchio delle tutele assicurate ai lavoratori fragili prevedendo espressamente che le assenze in questione non possano essere considerate nel periodo di comporto sin dal marzo 2020.

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Una dipendente di una società commerciale ha impugnato il licenziamento intimatole per superamento del periodo di comporto in data 14.09.2020 con riferimento ad un periodo di assenza per malattia di complessivi 226 giorni nell’arco temporale dal 1.1.2020 al 10.09.2020. Ha dedotto che 107 giorni (nei periodi dal 14.04.2020 al 31.07.2020) erano dovuti ad assenze per malattia con codice nosologico V07 per soggetti a rischio ai sensi dell’art. 26 d.l. 18/2020 da intendersi, pertanto, esclusi dal periodo di comporto.
La società sosteneva che, per i soggetti fragili e affetti da patologie croniche, il co. 2 dell’art. 26 d.l. 18/2020 prevede(va) esclusivamente la equiparazione al ricovero ospedaliero senza prevedere che l’assenza in questione dovesse essere esclusa dal periodo di comporto, come previsto, invece, al comma 1 della disposizione citata.
Il Tribunale di Latina ha considerato che nel difficile bilanciamento tra le esigenze del datore di lavoro alla proficua utilizzazione della prestazione lavorativa e la particolare morbilità di alcuni lavoratori aveva inciso una evenienza contingente che poneva un’ulteriore esigenza di protezione della salute di lavoratori fragile e, allo stesso, tempo di conservazione del loro posto di lavoro. Ha, pertanto, ritenuto ragionevole che la stima del periodo di comporto effettuata per situazioni di normalità potesse essere non sufficiente a contemperare gli interessi in conflitto in una situazione straordinaria ed imprevedibile, che rischiava di impattare ancora di più sulla salute proprio di soggetti particolarmente vulnerabili.
Ha quindi affermato che la previsione del periodo di comporto, ponderata su una condizione di normalità, risulta inidonea per i lavoratori individuati come fragili dalla normativa emergenziale da Covid-19 giacché costoro vedono sommarsi alla propria condizione patologica un evento straordinario, che impone una ulteriore assenza dal lavoro, per ineludibili esigenze di tutela preventiva della salute, che normalmente, non vi sarebbe stata.
Ha rilevato che la norma di cui all’art. 26, comma 2, del d.l. n. 18/2020 aveva subito, nelle more del procedimento, numerosi interventi modificativi sino all’ultimo ad opera del d.l. 41/2021, e che, nella versione attualmente vigente, chiude il cerchio delle tutele assicurate ai lavoratori fragili prevedendo espressamente che le assenze in questione non possano essere considerate nel periodo di comporto sin dal marzo 2020.
Ha, pertanto, dichiarato nullo il licenziamento e ordinato la reintegrazione ex art. 18, comma 1, l. n. 300/1970.
Filippo Aiello

Parole chiave:
Licenziamento individuale, Malattia