Corte di Appello
DIRITTO SINDACALE – Corte Appello Firenze 23.7.2021 – Sostituzione lavoratori in sciopero
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Data: 23/07/2021
Tipologia: sentenza
Regione: Toscana
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(Pres. Papait – Est. Santoni Rugiu)
U.T. soc. coop. c. Filcams Cgil di Livorno
Condotta antisindacale – Sostituzione dei lavoratori in sciopero con personale in servizio – Attualità della condotta – Marginalità e/o eccezionalità dell’assegnazione a mansioni inferiori dei lavoratori sostituti.
Art. 28, legge n. 300/1970.

Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze ha rigettato l’impugnazione proposta da una società avverso la sentenza che confermava il decreto sommario ex art. 28, legge n. 300/1970 con il quale era stata riconosciuta la natura antisindacale di una condotta consistente nell’aver sostituito i lavoratori scioperanti con altri dipendenti, addetti anche a sedi diverse ed inquadrati a livelli superiori, che nell’occasione erano stati adibiti a mansioni inferiori.
In particolare, la Corte territoriale, replicando a uno dei motivi di impugnazione formulati dalla società datrice di lavoro, non ha ritenuto mancante il requisito dell’attualità della condotta antisindacale per il solo fatto che il comportamento contestato era stato isolato e in sé di minimo rilievo. Viene infatti osservato che il carattere attuale della condotta non può essere smentito dal solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro qualora, in base ad una valutazione globale non limitata a singoli episodi, il medesimo carattere risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibili di provocare una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell’attività sindacale. Si può avere insomma la cessazione materiale di una condotta, la quale continui tuttavia a produrre effetti intimidatori permanenti, e ciò anche a prescindere da uno specifico intento lesivo nei confronti del sindacato che aveva indetto lo sciopero. Nel caso di specie, l’attualità emergeva dalla circostanza che i connotati fondamentali per ritenere l’illegittimità della condotta datoriale in occasione dello sciopero de quo replicassero quelli della analoga condotta tenuta dalla stessa società in occasione di un precedente sciopero (contestata solo in sede sindacale, senza essere stata oggetto di ricorso ex art. 28).
Quanto poi all’accertamento dell’antisindacalità del comportamento datoriale, la Corte fiorentina ha dato seguito a quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la sostituzione di lavoratori in sciopero con personale rimasto in servizio è legittima nel solo caso in cui le mansioni inferiori affidate ai dipendenti utilizzati in sostituzione siano marginali e/o eccezionali, ovvero funzionalmente accessorie e complementari a quelle proprie dell’inquadramento dei medesimi lavoratori sostituti. Quando così non è, la condotta datoriale è da ritenersi lesiva dell’interesse collettivo del sindacato per avere fatto ricadere sui lavoratori non scioperanti le conseguenze negative dello sciopero attraverso condotte datoriali in violazione dell’art. 2103 c.c. Nel caso di specie, difettando quei requisiti di marginalità e/o eccezionalità, il comportamento contestato poteva essere sussunto nella fattispecie di cui all’art. 28, legge n. 300/1970.

Parole chiave:
Condotta antisindacale, Sciopero